Art. 5 
 
                     Operazioni di aggregazione 
 
  1. Ai fini del presente decreto, per operazioni di aggregazione  si
intendono: 
    a) operazioni di fusione per incorporazione; 
    b) operazioni di fusione per unione. 
  2. Le operazioni di cui  al  comma  1  devono  essere  perfezionate
successivamente al 1° gennaio 2019 e prima della presentazione  della
richiesta di ammissione al contributo pubblico. 
  3. I requisiti di cui all'art. 4,  commi  2,  3,  4,  5  e  6  sono
verificati: 
    a) in capo al confidi incorporante, per le operazioni di  cui  al
comma 1, lettera a); 
    b) in capo a tutti i confidi, coinvolti per le operazioni di  cui
al comma 1, lettera b). 
  4. Il contributo pubblico  e'  concesso  al  confidi  incorporante,
ovvero al confidi nascente dalla fusione, nella misura massima del 50
(cinquanta) percento del valore delle garanzie in essere del  confidi
che, con riferimento  all'ultimo  bilancio  approvato  alla  data  di
perfezionamento della fusione, presenta il minor valore delle  stesse
garanzie in essere. 
  5. Il contributo pubblico di cui al presente articolo,  determinato
secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e' concesso  in  misura  non
inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiore  a  euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00).