Art. 5 Operazioni di aggregazione 1. Ai fini del presente decreto, per operazioni di aggregazione si intendono: a) operazioni di fusione per incorporazione; b) operazioni di fusione per unione. 2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere perfezionate successivamente al 1° gennaio 2019 e prima della presentazione della richiesta di ammissione al contributo pubblico. 3. I requisiti di cui all'art. 4, commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono verificati: a) in capo al confidi incorporante, per le operazioni di cui al comma 1, lettera a); b) in capo a tutti i confidi, coinvolti per le operazioni di cui al comma 1, lettera b). 4. Il contributo pubblico e' concesso al confidi incorporante, ovvero al confidi nascente dalla fusione, nella misura massima del 50 (cinquanta) percento del valore delle garanzie in essere del confidi che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di perfezionamento della fusione, presenta il minor valore delle stesse garanzie in essere. 5. Il contributo pubblico di cui al presente articolo, determinato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e' concesso in misura non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).