Art. 5
Operazioni di aggregazione
1. Ai fini del presente decreto, per operazioni di aggregazione si
intendono:
a) operazioni di fusione per incorporazione;
b) operazioni di fusione per unione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere perfezionate
successivamente al 1° gennaio 2019 e prima della presentazione della
richiesta di ammissione al contributo pubblico.
3. I requisiti di cui all'art. 4, commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono
verificati:
a) in capo al confidi incorporante, per le operazioni di cui al
comma 1, lettera a);
b) in capo a tutti i confidi, coinvolti per le operazioni di cui
al comma 1, lettera b).
4. Il contributo pubblico e' concesso al confidi incorporante,
ovvero al confidi nascente dalla fusione, nella misura massima del 50
(cinquanta) percento del valore delle garanzie in essere del confidi
che, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di
perfezionamento della fusione, presenta il minor valore delle stesse
garanzie in essere.
5. Il contributo pubblico di cui al presente articolo, determinato
secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e' concesso in misura non
inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiore a euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00).