Art. 6 Progetti di digitalizzazione e di efficientamento gestionale 1. Possono richiedere il contributo pubblico i confidi che realizzino: a) progetti di fintech aventi ad oggetto una delle seguenti attivita': i. creazione di piattaforme di social lending e crowdfunding; ii. definizione di strumenti e tecnologie per la conclusione di contratti e operazioni a distanza, smart contracts e Distributed ledger technology (DLT); iii. definizione di servizi automatizzati per il cliente, pagamenti e tecnologie e servizi di supporto; b) progetti di efficientamento gestionale in uno dei seguenti ambiti: i. sistemi di rating; ii. certificazione di qualita'; iii. reti distributive. 2. I progetti di cui al comma 1 devono essere avviati successivamente al 1° gennaio 2019 ed essere conclusi non oltre dodici mesi dalla data del decreto di concessione del contributo pubblico. I progetti si intendono avviati alla data di pagamento della prima fattura e conclusi alla data di pagamento dell'ultima fattura. 3. Il confidi allega alla richiesta di ammissione al contributo pubblico i progetti dettagliati di cui al comma 1, completi dei preventivi di spesa dei fornitori e della stima degli effetti sull'organizzazione e sul conto economico del confidi negli esercizi successivi al completamento dei progetti stessi. 4. A fronte della presentazione dei progetti di cui al comma 1, puo' essere concesso al confidi un contributo pubblico pari al 2 (due) percento dell'ammontare delle garanzie in essere, come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione. 5. Il contributo pubblico, determinato secondo quanto previsto al comma 4, puo' essere concesso in misura non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e non superiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).