Art. 6
Progetti di digitalizzazione
e di efficientamento gestionale
1. Possono richiedere il contributo pubblico i confidi che
realizzino:
a) progetti di fintech aventi ad oggetto una delle seguenti
attivita':
i. creazione di piattaforme di social lending e crowdfunding;
ii. definizione di strumenti e tecnologie per la conclusione di
contratti e operazioni a distanza, smart contracts e Distributed
ledger technology (DLT);
iii. definizione di servizi automatizzati per il cliente,
pagamenti e tecnologie e servizi di supporto;
b) progetti di efficientamento gestionale in uno dei seguenti
ambiti:
i. sistemi di rating;
ii. certificazione di qualita';
iii. reti distributive.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere avviati
successivamente al 1° gennaio 2019 ed essere conclusi non
oltre dodici mesi dalla data del decreto di concessione del
contributo pubblico. I progetti si intendono avviati alla data di
pagamento della prima fattura e conclusi alla data di pagamento
dell'ultima fattura.
3. Il confidi allega alla richiesta di ammissione al contributo
pubblico i progetti dettagliati di cui al comma 1, completi dei
preventivi di spesa dei fornitori e della stima degli effetti
sull'organizzazione e sul conto economico del confidi negli esercizi
successivi al completamento dei progetti stessi.
4. A fronte della presentazione dei progetti di cui al comma 1,
puo' essere concesso al confidi un contributo pubblico pari al 2
(due) percento dell'ammontare delle garanzie in essere, come
risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione
della richiesta di ammissione.
5. Il contributo pubblico, determinato secondo quanto previsto al
comma 4, puo' essere concesso in misura non inferiore a euro
1.000.000,00 (un milione/00) e non superiore a euro 2.000.000,00 (due
milioni/00).