Art. 7
Presentazione ed esame delle richieste di ammissione
1. Il contributo pubblico e' concesso sulla base di procedura
valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito
dall'art. 5 del decreto legislativo 123/1998 e ai sensi del decreto
del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
di cui all'art. 16.
2. I confidi presentano al Ministero le richieste di ammissione al
contributo pubblico nei termini e secondo le modalita' e gli schemi
definiti dal medesimo decreto di cui all'art. 16.
3. Il contributo pubblico e' concesso dal Ministero nei limiti
delle disponibilita' finanziarie di cui al decreto 28 giugno 2019.
L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine
finale previsto con il decreto di cui all'art. 16, comportera' la
chiusura dello sportello.
4. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del direttore
generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del
Ministero, l'avvenuto esaurimento delle risorse.
5. Il Ministero puo' in qualsiasi fase del procedimento effettuare
verifiche e controlli, anche a campione, sulle DSAN rilasciate dai
confidi e allegate alla richiesta di ammissione al contributo
pubblico.