Art. 7 Presentazione ed esame delle richieste di ammissione 1. Il contributo pubblico e' concesso sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 123/1998 e ai sensi del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui all'art. 16. 2. I confidi presentano al Ministero le richieste di ammissione al contributo pubblico nei termini e secondo le modalita' e gli schemi definiti dal medesimo decreto di cui all'art. 16. 3. Il contributo pubblico e' concesso dal Ministero nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al decreto 28 giugno 2019. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine finale previsto con il decreto di cui all'art. 16, comportera' la chiusura dello sportello. 4. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, l'avvenuto esaurimento delle risorse. 5. Il Ministero puo' in qualsiasi fase del procedimento effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sulle DSAN rilasciate dai confidi e allegate alla richiesta di ammissione al contributo pubblico.