Art. 7 
 
        Presentazione ed esame delle richieste di ammissione 
 
  1. Il contributo pubblico  e'  concesso  sulla  base  di  procedura
valutativa con procedimento a  sportello,  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 5 del decreto legislativo 123/1998 e ai sensi  del  decreto
del direttore generale per gli incentivi alle imprese  del  Ministero
di cui all'art. 16. 
  2. I confidi presentano al Ministero le richieste di ammissione  al
contributo pubblico nei termini e secondo le modalita' e  gli  schemi
definiti dal medesimo decreto di cui all'art. 16. 
  3. Il contributo pubblico e'  concesso  dal  Ministero  nei  limiti
delle disponibilita' finanziarie di cui al decreto  28  giugno  2019.
L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del  termine
finale previsto con il decreto di cui  all'art.  16,  comportera'  la
chiusura dello sportello. 
  4. Il Ministero comunica, mediante avviso  a  firma  del  direttore
generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  nel  sito   internet   del
Ministero, l'avvenuto esaurimento delle risorse. 
  5. Il Ministero puo' in qualsiasi fase del procedimento  effettuare
verifiche e controlli, anche a campione, sulle  DSAN  rilasciate  dai
confidi  e  allegate  alla  richiesta  di  ammissione  al  contributo
pubblico.