Art. 8 Concessione ed erogazione del contributo pubblico 1. Per le richieste di ammissione al contributo pubblico per le quali l'istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del decreto di concessione entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, ovvero dal completamento della stessa nei casi di documentazione mancante o insufficiente a comprovare i requisiti per l'accesso al contributo pubblico. 2. Ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al comma 1, il Ministero effettua le verifiche previste dal codice antimafia e accerta la regolarita' contributiva del confidi attraverso l'acquisizione del DURC. 3. Il confidi destinatario del decreto di concessione di cui al comma 1, procede ad accettarne il contenuto mediante controfirma del legale rappresentante. 4. Nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), il contributo e' erogato nel termine di trenta giorni dalla trasmissione al Ministero del decreto di concessione controfirmato dal legale rappresentante del confidi. 5. Nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), il confidi trasmette al Ministero, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dei progetti di cui all'art. 6, richiesta di erogazione del contributo pubblico, unitamente a documentazione idonea ad attestarne la piena e conforme realizzazione, secondo le modalita' definite dal decreto di cui all'art. 16. 6. Nei casi di cui al comma 5, il Ministero procede ad adottare il provvedimento di erogazione entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della richiesta di erogazione, previo esperimento delle verifiche volte ad accertare la piena e conforme realizzazione dei progetti di cui all'art. 6, delle verifiche previste dal codice antimafia e dell'accertamento della regolarita' contributiva del confidi richiedente, e ad erogare il contributo pubblico entro i successivi trenta giorni. 7. L'erogazione del contributo pubblico e' effettuata, su disposizione del Ministero, dal Gestore del fondo, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato dal confidi richiedente nello schema di richiesta di all'art. 7, comma 2. 8. Alle erogazioni disciplinate dal presente articolo non si applica il disposto dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.