Art. 8
Concessione ed erogazione del contributo pubblico
1. Per le richieste di ammissione al contributo pubblico per le
quali l'istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero
procede all'adozione del decreto di concessione entro novanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta, ovvero dal completamento
della stessa nei casi di documentazione mancante o insufficiente a
comprovare i requisiti per l'accesso al contributo pubblico.
2. Ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al comma
1, il Ministero effettua le verifiche previste dal codice antimafia e
accerta la regolarita' contributiva del confidi attraverso
l'acquisizione del DURC.
3. Il confidi destinatario del decreto di concessione di cui al
comma 1, procede ad accettarne il contenuto mediante controfirma del
legale rappresentante.
4. Nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), il
contributo e' erogato nel termine di trenta giorni dalla trasmissione
al Ministero del decreto di concessione controfirmato dal legale
rappresentante del confidi.
5. Nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c),
il confidi trasmette al Ministero, entro il termine di sessanta
giorni dalla conclusione dei progetti di cui all'art. 6, richiesta di
erogazione del contributo pubblico, unitamente a documentazione
idonea ad attestarne la piena e conforme realizzazione, secondo le
modalita' definite dal decreto di cui all'art. 16.
6. Nei casi di cui al comma 5, il Ministero procede ad adottare il
provvedimento di erogazione entro il termine di novanta giorni dalla
trasmissione della richiesta di erogazione, previo esperimento delle
verifiche volte ad accertare la piena e conforme realizzazione dei
progetti di cui all'art. 6, delle verifiche previste dal codice
antimafia e dell'accertamento della regolarita' contributiva del
confidi richiedente, e ad erogare il contributo pubblico entro i
successivi trenta giorni.
7. L'erogazione del contributo pubblico e' effettuata, su
disposizione del Ministero, dal Gestore del fondo, in un'unica
soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto
corrente bancario indicato dal confidi richiedente nello schema di
richiesta di all'art. 7, comma 2.
8. Alle erogazioni disciplinate dal presente articolo non si
applica il disposto dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.