IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la Commissione puo' considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»; Vista la comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 dell'8 luglio 2020, relativa, tra l'altro, alla proroga e alla modifica della predetta comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto l'art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024; Visto l'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che il fondo di cui al citato art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e, con l'intento di favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitivita' dell'industria nazionale ed europea, puo' intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e nelle catene del valore individuati dalla Commissione europea; Visto il comma 6 dell'art. 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la decisione della Commissione europea 2018/C 39/03 del 30 gennaio 2018, che, in applicazione degli indirizzi per un lo sviluppo di una azione congiunta, di sforzi ed investimenti coordinati da parte delle autorita' pubbliche e delle imprese degli Stati membri nell'ambito delle catene del valore strategiche nelle nuove tecnologie di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2017) 479 final del 13 settembre 2017 «Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile», ha istituito il Forum strategico per gli importanti progetti di comune interesse europeo, con l'intento di creare una visione comune a livello dell'Unione per interventi congiunti ed efficacemente coordinati nelle principali catene del valore e di favorire, nell'ambito delle stesse, la collaborazione tra le autorita' pubbliche e i portatori di interesse per la realizzazione di nuovi importanti progetti di comune interesse europeo; Visto il rapporto «Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry» del predetto Forum strategico, pubblicato in data 5 novembre 2019 dalla Commissione europea, con cui sono state individuate le catene del valore strategiche per la competitivita' e la leadership industriale dell'Europa a livello globale; Tenuto conto che, nell'ambito delle richiamate catene strategiche del valore, il citato rapporto del Forum strategico comunitario ha evidenziato le azioni prioritarie da intraprendere per il rafforzamento e lo sviluppo delle sei catene del valore dei veicoli connessi, puliti e autonomi, dei sistemi e tecnologie dell'idrogeno, della sanita' intelligente dell'internet industriale delle cose, dell'industria a basse emissioni di CO2 e della sicurezza informatica, ritenute di piu' alto potenziale per investimenti coordinati da parte degli Stati membri e delle industrie coinvolte, anche attraverso la combinazione di risorse di diversa provenienza, in continuita' con gli sforzi intrapresi sulle tre catene del valore strategiche delle batterie, del calcolo ad alte prestazioni e della microelettronica, gia' oggetto di iniziative congiunte di rilevanza comunitaria; Visto l'invito a manifestare interesse nella catena del valore delle batterie del 28 gennaio 2019 e nelle catene del valore strategiche per l'Europa, pubblicato in data 7 aprile 2019 sul sito del Ministero dello sviluppo economico; Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2020) 102 final del 10 marzo 2020 «Una nuova strategia industriale per l'Europa», che evidenzia l'esigenza di sostenere gli importanti progetti di comune interesse europeo, in quanto catalizzatori d'investimenti a livello transfrontaliero a fronte di fallimenti sistemici del mercato e sfide per la diffusione su vasta scala di tecnologie innovative lungo le principali catene del valore, anche attraverso la mobilitazione di risorse provenienti da differenti fonti finanziarie; Visto il decreto 30 ottobre 2019 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2019, che definisce i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo sulla microelettronica, di cui al citato art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Tenuto conto che l'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI di cui al medesimo comma, e che i singoli interventi a valere sullo stesso fondo sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito del piu' volte citato importante progetto di comune interesse europeo nel settore della microelettronica; Ritenuto opportuno, altresi', definire disposizioni atte a stabilire meccanismi per il sostegno diffuso agli importanti progetti di comune interesse europeo e agli interventi operati nell'ambito delle relative catene strategiche del valore, anche attraverso il co-finanziamento delle iniziative a valere sul Fondo IPCEI, in considerazione della dimensione e della rilevanza dei progetti e in coerenza con i pertinenti orientamenti comunitari, che prevedono un'ampia mobilitazione di risorse a supporto degli importanti progetti di comune interesse europeo mediante l'utilizzo delle varie fonti finanziarie, nazionali ed europee; Ritenuto necessario definire i criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) albo esperti innovazione tecnologica: l'albo dei professionisti in materia di ricerca e sviluppo di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica, istituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006, e rinnovato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2015; b) catene del valore strategiche: le catene del valore, di cui all'allegato I del rapporto «Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry», pubblicato in data 5 novembre 2019 dalla Commissione europea, sono reti di attivita' economiche e di attori produttivi e della conoscenza interdipendenti, che generano valore attorno ad un prodotto, un processo o un servizio su una scala di rilevanza sistemica europea; le catene strategiche del valore sono individuate sulla base della loro capacita' di generare innovazione tecnologica, del potenziale economico e di mercato e del rilievo attuale e prospettico per le sfide sociali e gli obiettivi politici dell'Europa; c) comunicazione n. 188/2014: la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo», come successivamente prorogata e modificata; d) decisione di autorizzazione: la decisione di autorizzazione di una proposta di aiuti per il sostegno alla realizzazione di uno specifico IPCEI, adottata dalla Commissione sulla base dei criteri di cui alla comunicazione n. 188/2014; e) decreto di attivazione: decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno di ciascun progetto; f) deficit di finanziamento (Funding Gap): differenza, secondo la definizione di cui al punto 31 della comunicazione n. 188/2014, tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base del fattore di attualizzazione che riflette il tasso di rendimento necessario affinche' il beneficiario realizzi il progetto in particolare in considerazione dei rischi connessi; g) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli IPCEI; h) IPCEI (Important Project of Common European Interest): importante progetto di interesse comune europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; i) organismo di ricerca: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; j) prima applicazione industriale (FID - First Industrial Deployment): l'ampliamento di impianti pilota o l'acquisizione delle prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test, ma non la produzione di massa, ne' le attivita' commerciali. La prima applicazione industriale deve contenere una elevata componente di ricerca, sviluppo e innovazione al suo interno, e deve costituire un elemento integrale e necessario per il raggiungimento degli obiettivi innovativi del progetto. Le attivita' di prima applicazione industriale devono condurre allo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio ad alto contenuto di ricerca e innovazione e/o alla diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo. Non sono inclusi nella prima applicazione industriale gli aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove versioni di prodotti esistenti. La prima applicazione industriale non deve essere necessariamente realizzata dallo stesso soggetto che ha svolto l'attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, purche' l'uno acquisisca dall'altro i diritti di utilizzare i risultati della precedente attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, e l'attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione e la prima applicazione industriale siano entrambe oggetto del progetto come autorizzato; k) project portfolio: il progetto individuale dell'impresa e/o dell'organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalita' di esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato, secondo la definizione di cui al punto 13 della comunicazione n. 188/2014, i project portfolio sono integrati nella struttura generale dell'IPCEI, che costituisce un progetto, sono attuati secondo una tabella di marcia e un programma comuni, e sono finalizzati all'obiettivo generale del progetto mediante un approccio sistemico coerente. Pur riferendosi a settori tecnologici ovvero a livelli diversi della catena di approvvigionamento, i project portfolio costituiscono elementi complementari e necessari al raggiungimento dell'importante obiettivo di interesse europeo perseguito dall'IPCEI; l) ricerca e sviluppo e innovazione (RDI - Research, Development, Innovation): le attivita' inerenti alla ricerca di base, che comprende i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, alla ricerca industriale, intesa come la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, allo sviluppo sperimentale, inteso come l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale, e alla prima applicazione industriale; m) tecnologie abilitanti fondamentali: le tecnologie di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012, recante «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti - Un ponte verso la crescita e l'occupazione» definite, secondo quanto contenuto nel documento della Commissione SEC(2009) 1257 final, quali tecnologie ad alta intensita' di conoscenza e associate ad elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati, che rendono possibile l'innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i settori economici e hanno quindi rilevanza sistemica. Tali tecnologie sono multidisciplinari, interessano tecnologie di diversi settori e tendono a convergere e ad integrarsi, e possono inoltre aiutare i leader nelle tecnologie di altri settori a trarre il massimo vantaggio dalle loro attivita' di ricerca.