IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  107,  paragrafo  3,  lettera  b)  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione  europea,  in  applicazione  del  quale  la
Commissione puo' considerare compatibili con il mercato  interno  gli
aiuti  di  Stato  destinati  a  promuovere  la  realizzazione  di  un
importante progetto di comune interesse europeo; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02  del
20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilita'
con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la
realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2020/C  224/02
dell'8 luglio 2020,  relativa,  tra  l'altro,  alla  proroga  e  alla
modifica della predetta comunicazione sui criteri per l'analisi della
compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato  destinati
a promuovere  la  realizzazione  di  importanti  progetti  di  comune
interesse europeo; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01  del
27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina  degli  aiuti  di  Stato  a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; 
  Visto l'art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che
istituisce nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico un fondo finalizzato  all'erogazione  dei  contributi  alle
imprese che partecipano alla realizzazione  dell'importante  progetto
di interesse comune europeo sulla microelettronica, con una dotazione
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020,  di  60
milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2024; 
  Visto l'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che
stabilisce che il fondo di cui al citato  art.  1,  comma  203  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 10 milioni di euro
nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021, assume  la  denominazione  di
«Fondo  IPCEI»  e,  con  l'intento  di  favorire  le  iniziative   di
collaborazione  su  larga   scala   d'impatto   significativo   sulla
competitivita' dell'industria nazionale ed europea, puo'  intervenire
per  il  sostegno  finanziario  alle  imprese  che  partecipano  alla
realizzazione degli importanti progetti di comune  interesse  europeo
intrapresi in tutti gli  ambiti  di  intervento  strategico  e  nelle
catene del valore individuati dalla Commissione europea; 
  Visto il comma 6 dell'art. 60 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui  all'art.
1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  sia  incrementata
di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno  alle  imprese
che partecipano  alla  realizzazione  degli  importanti  progetti  di
comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b)
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la decisione della Commissione europea 2018/C  39/03  del  30
gennaio 2018, che, in applicazione degli indirizzi per un lo sviluppo
di una azione congiunta, di  sforzi  ed  investimenti  coordinati  da
parte delle autorita' pubbliche e delle imprese  degli  Stati  membri
nell'ambito  delle  catene  del  valore   strategiche   nelle   nuove
tecnologie  di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
COM(2017) 479 final del 13 settembre 2017 «Investire in  un'industria
intelligente,  innovativa  e  sostenibile»,  ha  istituito  il  Forum
strategico per gli importanti progetti di comune  interesse  europeo,
con l'intento di creare una visione comune a livello dell'Unione  per
interventi congiunti ed  efficacemente  coordinati  nelle  principali
catene del  valore  e  di  favorire,  nell'ambito  delle  stesse,  la
collaborazione tra le autorita' pubbliche e i portatori di  interesse
per la realizzazione di nuovi importanti progetti di comune interesse
europeo; 
  Visto il rapporto  «Strengthening  Strategic  Value  Chains  for  a
future-ready EU Industry» del predetto Forum  strategico,  pubblicato
in data 5 novembre 2019 dalla Commissione europea, con cui sono state
individuate le catene del valore strategiche per la competitivita'  e
la leadership industriale dell'Europa a livello globale; 
  Tenuto conto che, nell'ambito delle richiamate  catene  strategiche
del valore, il citato rapporto del Forum  strategico  comunitario  ha
evidenziato  le  azioni   prioritarie   da   intraprendere   per   il
rafforzamento e lo sviluppo delle sei catene del valore  dei  veicoli
connessi, puliti e autonomi, dei sistemi e tecnologie  dell'idrogeno,
della sanita'  intelligente  dell'internet  industriale  delle  cose,
dell'industria  a  basse  emissioni  di   CO2   e   della   sicurezza
informatica,  ritenute  di  piu'  alto  potenziale  per  investimenti
coordinati da parte degli Stati membri e delle  industrie  coinvolte,
anche attraverso la combinazione di risorse di  diversa  provenienza,
in continuita' con gli sforzi intrapresi sulle tre catene del  valore
strategiche delle batterie, del calcolo ad alte prestazioni  e  della
microelettronica, gia' oggetto di iniziative congiunte  di  rilevanza
comunitaria; 
  Visto l'invito a manifestare  interesse  nella  catena  del  valore
delle batterie  del  28  gennaio  2019  e  nelle  catene  del  valore
strategiche per l'Europa, pubblicato in data 7 aprile 2019  sul  sito
del Ministero dello sviluppo economico; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2020)  102
final  del  10  marzo  2020  «Una  nuova  strategia  industriale  per
l'Europa», che  evidenzia  l'esigenza  di  sostenere  gli  importanti
progetti  di  comune  interesse  europeo,  in  quanto   catalizzatori
d'investimenti a livello  transfrontaliero  a  fronte  di  fallimenti
sistemici del mercato e sfide per la diffusione  su  vasta  scala  di
tecnologie innovative lungo le principali catene  del  valore,  anche
attraverso la mobilitazione  di  risorse  provenienti  da  differenti
fonti finanziarie; 
  Visto il decreto  30  ottobre  2019  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  290
dell'11 dicembre 2019, che definisce i criteri per l'utilizzazione  e
per  la  ripartizione  del  fondo  finalizzato   all'erogazione   dei
contributi  alle   imprese   che   partecipano   alla   realizzazione
dell'importante  progetto   di   comune   interesse   europeo   sulla
microelettronica, di cui al citato art. 1, comma 203 della  legge  30
dicembre 2018, n. 145; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15  marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il regolamento,  adottato  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 175 del 28 luglio 2017, che disciplina  il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata ed integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio  2015,  n.
115; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Tenuto conto che l'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, stabilisce che,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri generali per l'intervento, il funzionamento e
la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI di cui al  medesimo
comma, e che i singoli interventi a valere sullo  stesso  fondo  sono
attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base
dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione
della Commissione europea adottate per i progetti interessati,  ferme
restando le disposizioni adottate  per  la  disciplina  del  sostegno
pubblico  prestato  nell'ambito  del  piu'  volte  citato  importante
progetto   di   comune   interesse   europeo   nel   settore    della
microelettronica; 
  Ritenuto  opportuno,  altresi',  definire   disposizioni   atte   a
stabilire meccanismi per il sostegno diffuso agli importanti progetti
di comune interesse europeo e  agli  interventi  operati  nell'ambito
delle relative catene strategiche del  valore,  anche  attraverso  il
co-finanziamento delle  iniziative  a  valere  sul  Fondo  IPCEI,  in
considerazione della dimensione e della rilevanza dei progetti  e  in
coerenza con i  pertinenti  orientamenti  comunitari,  che  prevedono
un'ampia  mobilitazione  di  risorse  a  supporto  degli   importanti
progetti di comune interesse europeo mediante l'utilizzo delle  varie
fonti finanziarie, nazionali ed europee; 
  Ritenuto necessario definire i criteri generali  per  l'intervento,
il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo  IPCEI
di cui all'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)   albo   esperti   innovazione   tecnologica:    l'albo    dei
professionisti in materia di ricerca e sviluppo di cui si  avvale  il
Ministero dello sviluppo economico per la  valutazione  ex  ante,  in
itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica, istituito
con decreto del Ministro delle attivita' produttive  7  aprile  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  153
del 4 luglio 2006,  e  rinnovato  con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  7  ottobre  2015,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2015; 
    b) catene del valore strategiche: le catene del  valore,  di  cui
all'allegato I del rapporto «Strengthening Strategic Value Chains for
a future-ready EU Industry», pubblicato in data 5 novembre 2019 dalla
Commissione europea, sono reti di attivita' economiche  e  di  attori
produttivi e della conoscenza interdipendenti,  che  generano  valore
attorno ad un prodotto, un processo o un servizio  su  una  scala  di
rilevanza sistemica europea; le catene strategiche  del  valore  sono
individuate sulla base della loro capacita' di  generare  innovazione
tecnologica, del potenziale economico e  di  mercato  e  del  rilievo
attuale e prospettico per le sfide sociali e gli  obiettivi  politici
dell'Europa; 
    c) comunicazione n. 188/2014: la comunicazione della  Commissione
europea 2014/C 188/02 del 20 giugno  2014,  recante  i  «Criteri  per
l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti  di
Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti  progetti
di  comune  interesse  europeo»,  come  successivamente  prorogata  e
modificata; 
    d) decisione di autorizzazione: la decisione di autorizzazione di
una proposta di aiuti per  il  sostegno  alla  realizzazione  di  uno
specifico IPCEI, adottata dalla Commissione sulla base dei criteri di
cui alla comunicazione n. 188/2014; 
    e) decreto di attivazione: decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico adottato ai sensi dell'art. 1, comma  232  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, per l'attivazione  dell'intervento  del  Fondo
IPCEI a sostegno di ciascun progetto; 
    f) deficit di finanziamento (Funding Gap): differenza, secondo la
definizione di cui al punto 31 della comunicazione n. 188/2014, tra i
flussi  di  cassa  positivi  e  negativi  nel  corso   della   durata
dell'investimento, attualizzati al loro valore  corrente  sulla  base
del fattore di attualizzazione che riflette il  tasso  di  rendimento
necessario  affinche'  il  beneficiario  realizzi  il   progetto   in
particolare in considerazione dei rischi connessi; 
    g) Fondo IPCEI: il fondo, di cui  all'art.  1,  comma  232  della
legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  finalizzato  all'erogazione  dei
contributi alle imprese  che  partecipano  alla  realizzazione  degli
IPCEI; 
    h)  IPCEI  (Important  Project  of  Common  European   Interest):
importante progetto di interesse comune europeo di cui all'art.  107,
paragrafo 3, lettera b) del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    i) organismo di ricerca: un'entita' (ad  esempio,  universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    j)  prima  applicazione  industriale  (FID  -  First   Industrial
Deployment): l'ampliamento di impianti pilota o l'acquisizione  delle
prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi  successive  alla
linea pilota, compresa la fase di  test,  ma  non  la  produzione  di
massa,  ne'  le  attivita'   commerciali.   La   prima   applicazione
industriale  deve  contenere  una  elevata  componente  di   ricerca,
sviluppo e innovazione al suo interno, e deve costituire un  elemento
integrale  e  necessario  per  il  raggiungimento   degli   obiettivi
innovativi  del  progetto.  Le  attivita'   di   prima   applicazione
industriale devono condurre allo sviluppo  di  un  nuovo  prodotto  o
servizio  ad  alto  contenuto  di  ricerca  e  innovazione  e/o  alla
diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo.  Non
sono inclusi nella prima applicazione industriale  gli  aggiornamenti
periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture  esistenti
e lo sviluppo di nuove  versioni  di  prodotti  esistenti.  La  prima
applicazione industriale non deve essere  necessariamente  realizzata
dallo stesso soggetto che ha svolto l'attivita' di ricerca,  sviluppo
e innovazione, purche'  l'uno  acquisisca  dall'altro  i  diritti  di
utilizzare  i  risultati  della  precedente  attivita'  di   ricerca,
sviluppo  e  innovazione,  e  l'attivita'  di  ricerca,  sviluppo   e
innovazione  e  la  prima  applicazione  industriale  siano  entrambe
oggetto del progetto come autorizzato; 
    k) project portfolio: il progetto  individuale  dell'impresa  e/o
dell'organismo di ricerca partecipante ad  un  IPCEI,  riportante  la
chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalita'  di
esecuzione da parte del soggetto.  In  caso  di  progetto  integrato,
secondo la definizione di cui al  punto  13  della  comunicazione  n.
188/2014, i project portfolio sono integrati nella struttura generale
dell'IPCEI, che costituisce un progetto,  sono  attuati  secondo  una
tabella  di  marcia  e  un  programma  comuni,  e  sono   finalizzati
all'obiettivo generale del progetto mediante un  approccio  sistemico
coerente. Pur riferendosi a  settori  tecnologici  ovvero  a  livelli
diversi della  catena  di  approvvigionamento,  i  project  portfolio
costituiscono elementi complementari e  necessari  al  raggiungimento
dell'importante obiettivo di interesse europeo perseguito dall'IPCEI; 
    l) ricerca e sviluppo e innovazione (RDI - Research, Development,
Innovation):  le  attivita'  inerenti  alla  ricerca  di  base,   che
comprende i lavori sperimentali  o  teorici  svolti  soprattutto  per
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti  di  fenomeni  e  di  fatti
osservabili,  alla  ricerca  industriale,  intesa  come  la   ricerca
pianificata  o  le  indagini  critiche  miranti  ad  acquisire  nuove
conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare  nuovi  prodotti,
processi  o  servizi,  allo  sviluppo   sperimentale,   inteso   come
l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica,  tecnologica,
commerciale, e alla prima applicazione industriale; 
    m) tecnologie abilitanti fondamentali: le tecnologie di cui  alla
comunicazione della Commissione europea COM(2012) 341  final  del  26
giugno  2012,  recante  «Una  strategia  europea  per  le  tecnologie
abilitanti - Un ponte verso la crescita  e  l'occupazione»  definite,
secondo quanto contenuto nel documento  della  Commissione  SEC(2009)
1257 final, quali tecnologie  ad  alta  intensita'  di  conoscenza  e
associate ad elevata  intensita'  di  ricerca  e  sviluppo,  a  cicli
d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e  a  posti
di lavoro altamente qualificati, che rendono possibile  l'innovazione
nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i settori  economici  e
hanno   quindi   rilevanza   sistemica.    Tali    tecnologie    sono
multidisciplinari,  interessano  tecnologie  di  diversi  settori   e
tendono a convergere e ad integrarsi, e  possono  inoltre  aiutare  i
leader  nelle  tecnologie  di  altri  settori  a  trarre  il  massimo
vantaggio dalle loro attivita' di ricerca.