Art. 4 
 
               Progetti, attivita' e costi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili le attivita' progettuali realizzate nell'ambito
di un intervento IPCEI,  approvate  secondo  quanto  stabilito  nella
relativa decisione di autorizzazione ed  ammesse  al  sostegno  delle
autorita' italiane. 
  2. I progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e  di  prima
applicazione  industriale,  ivi  compresa   la   disseminazione   dei
risultati, devono prevedere attivita' fortemente innovative ovvero di
importante valore  aggiunto  alla  luce  dello  stato  dell'arte  nel
settore interessato. 
  3. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti  devono  essere  attuati
secondo  quanto  disciplinato  nella  decisione  di   autorizzazione,
realizzando le attivita' e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi
previsti,  in  conformita'  ai  project  portfolio  approvati   dalla
Commissione europea. 
  4. Le spese e i costi, relativi alle attivita' di cui  al  comma  1
approvate dalla decisione di autorizzazione, sono ammissibili secondo
quanto indicato nell'allegato «Costi ammissibili» della comunicazione
n. 188/2014. In particolare, sono ammissibili: 
    a) le spese relative a  studi  di  fattibilita',  compresi  studi
preparatori  tecnici,  e  costi  per   ottenere   le   autorizzazioni
necessarie per la realizzazione del progetto; 
    b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella  misura
e per il periodo in cui sono  utilizzati  per  il  progetto.  Se  gli
strumenti e le attrezzature non sono utilizzati  per  tutto  il  loro
ciclo  di  vita  per  il  progetto,  sono   considerati   ammissibili
unicamente i costi di ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del
progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; 
    c)  i  costi  relativi  all'acquisto  (o  alla  costruzione)   di
fabbricati, di infrastrutture e di terreni  nella  misura  e  per  il
periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono
determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali
o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base
ai  costi  di  ammortamento,  il  valore  residuo  dei  terreni,  dei
fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit
di finanziamento, ex ante o ex post; 
    d) i costi di altri  materiali,  forniture  e  prodotti  analoghi
necessari per il progetto; 
    e) i costi sostenuti per  ottenere,  convalidare  e  difendere  i
brevetti  e  altri  attivi  immateriali,  i  costi  per  la   ricerca
contrattuale, le competenze e i  brevetti  acquisiti  o  ottenuti  in
licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,  nonche'
i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti  utilizzati
esclusivamente ai fini del progetto; 
    f) le spese amministrative (comprese  le  spese  generali)  e  di
personale direttamente imputabili alle attivita' di ricerca, sviluppo
e innovazione,  comprese  quelle  connesse  alla  prima  applicazione
industriale; 
    g) per la prima  applicazione  industriale,  le  spese  in  conto
capitale  (CAPEX)  e  le   spese   operative   (OPEX),   fintantoche'
l'applicazione  industriale  deriva  da  un'attivita'   di   ricerca,
sviluppo e innovazione e contiene di per  se'  una  componente  molto
importante di quest'ultima che costituisce un elemento  integrante  e
necessario per l'esecuzione efficace del progetto; 
    h) altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove
siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto,  ad
eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera
g). 
  5. Non possono essere  previste,  per  l'accesso  al  Fondo  IPCEI,
limitazioni alla possibilita' per i soggetti beneficiari di sfruttare
in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti  dalle
attivita' agevolate ai sensi del presente decreto.