Art. 4 Progetti, attivita' e costi ammissibili 1. Sono ammissibili le attivita' progettuali realizzate nell'ambito di un intervento IPCEI, approvate secondo quanto stabilito nella relativa decisione di autorizzazione ed ammesse al sostegno delle autorita' italiane. 2. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di prima applicazione industriale, ivi compresa la disseminazione dei risultati, devono prevedere attivita' fortemente innovative ovvero di importante valore aggiunto alla luce dello stato dell'arte nel settore interessato. 3. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti devono essere attuati secondo quanto disciplinato nella decisione di autorizzazione, realizzando le attivita' e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti, in conformita' ai project portfolio approvati dalla Commissione europea. 4. Le spese e i costi, relativi alle attivita' di cui al comma 1 approvate dalla decisione di autorizzazione, sono ammissibili secondo quanto indicato nell'allegato «Costi ammissibili» della comunicazione n. 188/2014. In particolare, sono ammissibili: a) le spese relative a studi di fattibilita', compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto; b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; c) i costi relativi all'acquisto (o alla costruzione) di fabbricati, di infrastrutture e di terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei terreni, dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post; d) i costi di altri materiali, forniture e prodotti analoghi necessari per il progetto; e) i costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali, i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; f) le spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, comprese quelle connesse alla prima applicazione industriale; g) per la prima applicazione industriale, le spese in conto capitale (CAPEX) e le spese operative (OPEX), fintantoche' l'applicazione industriale deriva da un'attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione e contiene di per se' una componente molto importante di quest'ultima che costituisce un elemento integrante e necessario per l'esecuzione efficace del progetto; h) altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto, ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g). 5. Non possono essere previste, per l'accesso al Fondo IPCEI, limitazioni alla possibilita' per i soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti dalle attivita' agevolate ai sensi del presente decreto.