Art. 5 Agevolazioni concedibili 1. L'effettiva implementazione dell'aiuto e' soggetta alla preventiva approvazione della Commissione europea e, pertanto, le agevolazioni del Fondo IPCEI sono concesse nelle forme e nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione. 2. Il sostegno alla realizzazione delle attivita' approvate nell'ambito di un IPCEI deve comportare il cofinanziamento da parte dei beneficiari degli aiuti. L'agevolazione concedibile e' rappresentata dal deficit di finanziamento, calcolato in valore nominale rispetto ai costi e alle spese ammissibili relativi alle attivita' previste dai progetti autorizzati e nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione. Laddove autorizzato dalla stessa decisione, l'intensita' di aiuto concesso ad una impresa beneficiaria puo' arrivare fino al 100 per cento dei costi ammissibili, nei limiti approvati del deficit di finanziamento. 3. Nel caso degli organismi di ricerca partecipanti ad un IPCEI e non individuati nella decisione di autorizzazione quali destinatari degli aiuti di Stato, le agevolazioni concedibili possono essere determinate sulla base del massimale dichiarato in sede di redazione del project portfolio. 4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni, in ogni caso, entro le disponibilita' finanziarie programmate per uno specifico IPCEI dal pertinente decreto di attivazione. 5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.