Art. 5 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1.  L'effettiva  implementazione  dell'aiuto   e'   soggetta   alla
preventiva approvazione della Commissione  europea  e,  pertanto,  le
agevolazioni del Fondo IPCEI sono concesse nelle forme e  nei  limiti
previsti dalla decisione di autorizzazione. 
  2.  Il  sostegno  alla  realizzazione  delle  attivita'   approvate
nell'ambito di un IPCEI deve comportare il cofinanziamento  da  parte
dei  beneficiari   degli   aiuti.   L'agevolazione   concedibile   e'
rappresentata dal  deficit  di  finanziamento,  calcolato  in  valore
nominale rispetto ai costi e alle  spese  ammissibili  relativi  alle
attivita' previste dai progetti autorizzati  e  nei  limiti  previsti
dalla decisione di autorizzazione. Laddove autorizzato  dalla  stessa
decisione, l'intensita' di aiuto concesso ad una impresa beneficiaria
puo' arrivare fino al 100 per cento dei costi ammissibili, nei limiti
approvati del deficit di finanziamento. 
  3. Nel caso degli organismi di ricerca partecipanti ad un  IPCEI  e
non individuati nella decisione di autorizzazione  quali  destinatari
degli aiuti di Stato,  le  agevolazioni  concedibili  possono  essere
determinate sulla base del massimale dichiarato in sede di  redazione
del project portfolio. 
  4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni, in  ogni
caso,  entro  le  disponibilita'  finanziarie  programmate  per   uno
specifico IPCEI dal pertinente decreto di attivazione. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono  cumulabili,
con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche
che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi  dell'art.
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati
ai sensi dei regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione del 18 dicembre 2013  (aiuti  «de  minimis»),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352  del  24  dicembre
2013.