Art. 6 Procedure di attivazione, attuazione e gestione degli interventi 1. Preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti ad un IPCEI e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attivita' da realizzare sul territorio italiano. L'invito contiene la descrizione dell'ambito industriale di intervento, le condizioni per la partecipazione allo specifico IPCEI e l'indicazione delle modalita' e dei termini per la manifestazione di interesse. Successivamente alla manifestazione di interesse, gli attori proponenti procedono alla costituzione del raggruppamento e alla presentazione della relativa proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico. 2. La notifica preventiva alla Commissione europea di una proposta di aiuti a sostegno della realizzazione di un IPCEI e' soggetta alla positiva valutazione preliminare del Ministero dello sviluppo economico in merito alla rispondenza del progetto presentato ai sensi del comma 1 ai criteri previsti dalla comunicazione n. 188/2014. La notifica formale e' soggetta alla disponibilita' sul Fondo IPCEI delle risorse finanziarie sufficienti ad assicurare adeguata copertura del relativo deficit di finanziamento. 3. L'intervento del Fondo IPCEI e' disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione. Ciascun decreto di attivazione recepisce le risorse destinate allo specifico intervento del Fondo IPCEI, anche in relazione alle eventuali disponibilita' da parte delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell'iniziativa. Le proposte di aiuti a sostegno della realizzazione di un IPCEI per le quali si e' provveduto alla notifica preventiva alla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del presente decreto possono essere oggetto di decreti di attivazione che, sulla base delle risorse disponibili, anche per il cofinanziamento degli altri enti suddetti, permettano di agevolare le iniziative entro il massimale di aiuto approvato, nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione. 4. Le procedure di dettaglio per la concessione delle agevolazioni, le modalita' di erogazione delle stesse, sia per anticipazione che per stato avanzamento lavori, e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi a valere sul Fondo IPCEI sono definiti nel medesimo decreto di attivazione. 5. Successivamente all'emanazione del decreto di attivazione, i soggetti non maturano alcun diritto alle agevolazioni. Le agevolazioni del Fondo IPCEI sono subordinate alla concessione in via provvisoria, effettuata mediante decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico in esito allo svolgimento delle verifiche e degli adempimenti di cui al comma 6. Il decreto di concessione stabilisce gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonche' gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione dell'iter agevolativo. 6. Ai fini della concessione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari trasmettono istanza di accesso al Fondo IPCEI al Ministero dello sviluppo economico, il quale effettua: a) una valutazione di ammissibilita' formale della stessa, relativamente alle condizioni di ammissione stabilite dal presente provvedimento e di quelle ulteriori previste dalle norme applicabili per la concessione delle agevolazioni. Per il rispetto delle condizioni soggettive di ammissione, i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, si applicano agli organismi di ricerca in quanto compatibile in ragione della forma giuridica e del tipo di agevolazione concessa a tali soggetti; b) le verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; c) in caso di superamento delle verifiche di cui alle lettere a) e b), la registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato. 7. A seguito della concessione delle agevolazioni, ai fini dell'erogazione per avanzamento delle stesse, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare richiesta al Ministero dello sviluppo economico, il quale effettua una propria valutazione di natura tecnico-amministrativa in merito alla realizzazione del progetto e all'ammissibilita' dei costi esposti sulla base della documentazione presentata dai soggetti beneficiari, e svolge le ulteriori verifiche previste per il pagamento delle somme spettanti, secondo quanto specificato nel decreto di attivazione. 8. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7, nonche' per l'adozione del decreto di concessione in via definitiva delle agevolazioni e per la successiva erogazione del saldo, il Ministero dello sviluppo economico ovvero i soggetti dallo stesso incaricati possono effettuare verifiche in loco ed accertamenti, anche per stati di avanzamento lavori, volti a verificare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e l'ammissibilita' dei relativi costi sostenuti. 9. Per gli adempimenti tecnici di cui ai commi 7 e 8, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei competenti soggetti iscritti all'albo esperti innovazione tecnologica. 10. Prima di procedere all'erogazione delle agevolazioni, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce le ulteriori eventuali determinazioni da parte dei preposti organi di gestione e controllo dell'IPCEI, tenuto conto delle disposizioni relative alla governance, alla supervisione e al monitoraggio previsti dalla decisione di autorizzazione.