Art. 6 
 
                Procedure di attivazione, attuazione 
                     e gestione degli interventi 
 
  1. Preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI,
ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti ad un  IPCEI  e
della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello
sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito
a manifestare  interesse,  con  riguardo  al  settore  di  intervento
individuato dallo stesso invito e  relativamente  alle  attivita'  da
realizzare sul territorio italiano. L'invito contiene la  descrizione
dell'ambito  industriale  di  intervento,  le   condizioni   per   la
partecipazione allo specifico IPCEI e l'indicazione delle modalita' e
dei termini per la manifestazione di interesse. Successivamente  alla
manifestazione di interesse, gli  attori  proponenti  procedono  alla
costituzione del raggruppamento e alla presentazione  della  relativa
proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico. 
  2. La notifica preventiva alla Commissione europea di una  proposta
di aiuti a sostegno della realizzazione di un IPCEI e' soggetta  alla
positiva  valutazione  preliminare  del  Ministero   dello   sviluppo
economico in merito alla rispondenza del progetto presentato ai sensi
del comma 1 ai criteri previsti dalla comunicazione n.  188/2014.  La
notifica formale e' soggetta  alla  disponibilita'  sul  Fondo  IPCEI
delle  risorse  finanziarie  sufficienti   ad   assicurare   adeguata
copertura del relativo deficit di finanziamento. 
  3.  L'intervento  del  Fondo  IPCEI  e'  disposto  con  decreto  di
attivazione del Ministro dello sviluppo  economico,  sulla  base  dei
criteri stabiliti dal presente decreto e nel rispetto della  relativa
decisione di autorizzazione. Ciascun decreto di attivazione recepisce
le risorse destinate allo specifico intervento del Fondo IPCEI, anche
in relazione alle eventuali disponibilita' da  parte  delle  regioni,
delle province  autonome  e  delle  altre  amministrazioni  pubbliche
interessate al cofinanziamento dell'iniziativa. Le proposte di  aiuti
a sostegno della realizzazione  di  un  IPCEI  per  le  quali  si  e'
provveduto alla notifica preventiva alla  Commissione  europea  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto  possono  essere
oggetto di decreti di  attivazione  che,  sulla  base  delle  risorse
disponibili, anche per il cofinanziamento degli altri enti  suddetti,
permettano di agevolare le iniziative entro  il  massimale  di  aiuto
approvato, nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione. 
  4. Le procedure di dettaglio per la concessione delle agevolazioni,
le modalita' di erogazione delle stesse, sia  per  anticipazione  che
per stato avanzamento lavori,  e  gli  ulteriori  elementi  idonei  a
consentire la corretta  attuazione  degli  interventi  agevolativi  a
valere  sul  Fondo  IPCEI  sono  definiti  nel  medesimo  decreto  di
attivazione. 
  5. Successivamente all'emanazione del  decreto  di  attivazione,  i
soggetti  non  maturano   alcun   diritto   alle   agevolazioni.   Le
agevolazioni del Fondo IPCEI sono subordinate alla concessione in via
provvisoria, effettuata mediante decreto del Direttore  generale  per
gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico  in
esito allo svolgimento delle verifiche e degli adempimenti di cui  al
comma 6. Il decreto di concessione stabilisce gli impegni e gli oneri
a carico dei soggetti beneficiari,  nonche'  gli  ulteriori  elementi
necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione
dell'iter agevolativo. 
  6.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni,  i  soggetti
beneficiari  trasmettono  istanza  di  accesso  al  Fondo  IPCEI   al
Ministero dello sviluppo economico, il quale effettua: 
    a)  una  valutazione  di  ammissibilita'  formale  della  stessa,
relativamente alle condizioni di ammissione  stabilite  dal  presente
provvedimento e di quelle ulteriori previste dalle norme  applicabili
per  la  concessione  delle  agevolazioni.  Per  il  rispetto   delle
condizioni soggettive di ammissione, i requisiti di cui  all'art.  3,
comma 2, si applicano agli organismi di ricerca in quanto compatibile
in ragione della forma giuridica e del tipo di agevolazione  concessa
a tali soggetti; 
    b) le verifiche previste  dal  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159,  «Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,
n. 136»; 
    c) in caso di superamento delle verifiche di cui alle lettere  a)
e b), la registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti
di Stato. 
  7.  A  seguito  della  concessione  delle  agevolazioni,  ai   fini
dell'erogazione per avanzamento delle stesse, i soggetti  beneficiari
sono tenuti  a  presentare  richiesta  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, il  quale  effettua  una  propria  valutazione  di  natura
tecnico-amministrativa in merito alla realizzazione  del  progetto  e
all'ammissibilita' dei costi esposti sulla base della  documentazione
presentata dai soggetti beneficiari, e svolge le ulteriori  verifiche
previste per il  pagamento  delle  somme  spettanti,  secondo  quanto
specificato nel decreto di attivazione. 
  8. Ai fini di quanto previsto al precedente comma  7,  nonche'  per
l'adozione  del  decreto  di  concessione  in  via  definitiva  delle
agevolazioni e per la successiva erogazione del saldo,  il  Ministero
dello sviluppo economico ovvero i soggetti  dallo  stesso  incaricati
possono effettuare verifiche in loco ed accertamenti, anche per stati
di avanzamento lavori, volti a verificare  l'effettiva  realizzazione
del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici  previsti
e l'ammissibilita' dei relativi costi sostenuti. 
  9. Per gli adempimenti tecnici di cui ai commi 7 e 8, il  Ministero
dello sviluppo economico si avvale dei competenti  soggetti  iscritti
all'albo esperti innovazione tecnologica. 
  10.  Prima  di  procedere  all'erogazione  delle  agevolazioni,  il
Ministero dello sviluppo economico acquisisce le ulteriori  eventuali
determinazioni da parte dei preposti organi di gestione  e  controllo
dell'IPCEI, tenuto conto delle disposizioni relative alla governance,
alla supervisione e  al  monitoraggio  previsti  dalla  decisione  di
autorizzazione.