Art. 7 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni concesse ai  sensi  del  presente  decreto  sono
revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero  dello
sviluppo economico nei seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita' di cui all'art. 3, comma 2; 
    b) documentazione incompleta  o  irregolare  per  fatti  comunque
imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; 
    c) fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei
confronti del medesimo di altra procedura  concorsuale,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 2 del presente articolo; 
    d) mancata realizzazione del progetto; 
    e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal  progetto,
fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed
eventi sopravvenuti e non prevedibili; 
    f) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione. 
  2. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario  di
una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero  dello
sviluppo economico valuta la compatibilita' della procedura  medesima
con la prosecuzione  del  progetto  interessato  dalle  agevolazioni,
concedendo ove necessario  una  proroga  aggiuntiva  del  termine  di
realizzazione del progetto non superiore  a  due  anni.  A  tal  fine
l'istanza,  corredata  di   argomentata   relazione   e   di   idonea
documentazione, e' presentata al Ministero dello  sviluppo  economico
per la verifica  della  documentazione  prodotta.  In  tal  caso,  le
erogazioni sono sospese dal Ministero dello sviluppo  economico  fino
all'adozione delle proprie determinazioni in ordine alla revoca delle
agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto. 
  3. I soggetti beneficiari decadono  dalle  agevolazioni  del  Fondo
IPCEI qualora l'attivita' economica interessata  dalla  realizzazione
del progetto o  una  sua  parte  venga  delocalizzata  in  Stati  non
appartenenti all'Unione europea, ad eccezione  degli  Stati  aderenti
allo Spazio economico  europeo,  entro  cinque  anni  dalla  data  di
conclusione dell'iniziativa agevolata.