Art. 7 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3, comma 2; b) documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; c) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo; d) mancata realizzazione del progetto; e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; f) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione. 2. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero dello sviluppo economico valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni, concedendo ove necessario una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, e' presentata al Ministero dello sviluppo economico per la verifica della documentazione prodotta. In tal caso, le erogazioni sono sospese dal Ministero dello sviluppo economico fino all'adozione delle proprie determinazioni in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto. 3. I soggetti beneficiari decadono dalle agevolazioni del Fondo IPCEI qualora l'attivita' economica interessata dalla realizzazione del progetto o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.