Art. 8 Disposizioni finali 1. Il Fondo IPCEI e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche possono contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle autorita' italiane stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e mettendo a disposizione del Fondo IPCEI proprie risorse aggiuntive, recepite nel rispettivo decreto di attivazione. 2. Il sostegno fornito attraverso il Fondo IPCEI puo' altresi' essere combinato a risorse comunitarie messe a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse. 3. Per la destinazione ed utilizzazione delle risorse attivate a sostegno di ciascun intervento destinatario di una decisione di autorizzazione e per il recepimento delle disponibilita' aggiuntive di cui al comma 1, il Fondo IPCEI opera attraverso la contabilita' speciale n. 1726. 4. Rimangono ferme le disposizioni adottate con decreto 30 ottobre 2019 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2019, per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'IPCEI nel settore della microelettronica in attuazione dell'art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che si applicano limitatamente al medesimo progetto. Per quanto non disciplinato dal predetto decreto e dalle disposizioni attuative dello stesso, trovano applicazione i contenuti del presente provvedimento. 5. Gli oneri previsti per lo svolgimento delle attivita' inerenti all'attuazione degli interventi sono posti a carico del Fondo IPCEI, nella percentuale massima dello 0,35 per cento delle risorse complessive dello stesso, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 7 del decreto interministeriale 30 ottobre 2019, relativamente alle risorse destinate agli oneri di gestione relativamente all'intervento del Fondo IPCEI nel settore della microelettronica. 6. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce il rispetto degli obblighi nazionali di trasparenza e di quelli stabiliti dalla comunicazione n. 188/2014, nonche' degli adempimenti previsti per la registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato. 7. Al decreto di attivazione sono allegati gli oneri informativi delle imprese e dei cittadini derivanti da ciascun intervento, in ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2021 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 654