Art. 2 
 
              Istituzione degli Osservatori ambientali 
 
  1. L'Osservatorio ambientale puo' essere istituito, con il  decreto
ministeriale di Valutazione d'impatto ambientale,  in  considerazione
della particolare rilevanza, per natura, complessita',  ubicazione  e
dimensioni, delle opere  o  degli  interventi,  sentito  il  soggetto
proponente, sulla base delle valutazioni  della  commissione  tecnica
VIA-VAS o della commissione tecnica PNRR-PNIEC. 
  2. Il decreto di  Valutazione  d'impatto  ambientale  individua  le
amministrazioni   e   gli   enti   rappresentati    nell'Osservatorio
ambientale.