Art. 2 Istituzione degli Osservatori ambientali 1. L'Osservatorio ambientale puo' essere istituito, con il decreto ministeriale di Valutazione d'impatto ambientale, in considerazione della particolare rilevanza, per natura, complessita', ubicazione e dimensioni, delle opere o degli interventi, sentito il soggetto proponente, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica VIA-VAS o della commissione tecnica PNRR-PNIEC. 2. Il decreto di Valutazione d'impatto ambientale individua le amministrazioni e gli enti rappresentati nell'Osservatorio ambientale.