Art. 4 
 
      Costituzione e composizione dell'Osservatorio ambientale 
 
  1. La costituzione dell'Osservatorio ambientale, istituito  con  il
decreto  ministeriale  di  Valutazione   d'impatto   ambientale,   e'
effettuata con decreto del Ministro della transizione  ecologica  (di
seguito  anche:  Ministro),  su  proposta  del   direttore   generale
competente. 
  2.  L'Osservatorio  ambientale  e'  composto  dal  presidente,  dal
segretario e da due componenti designati dal Ministro, nonche' da  un
componente in rappresentanza di ciascuna delle altre  amministrazioni
e degli enti  individuati  nel  decreto  di  Valutazione  di  impatto
ambientale. 
  3. Due dei  componenti  designati  dal  Ministro  sono  scelti  tra
soggetti estranei all'amministrazione del Ministero della transizione
ecologica. Il presidente puo' essere  scelto  tra  soggetti  estranei
all'amministrazione medesima, mentre il segretario e' individuato dal
competente direttore generale, conformemente alle  vigenti  procedure
di  conferimento  degli  incarichi,  tra  funzionari  di  ruolo   del
Ministero della transizione ecologica. 
  4. I  rappresentanti  del  Ministero  della  transizione  ecologica
nell'Osservatorio ambientale  estranei  all'amministrazione  medesima
sono  scelti  dal  Ministro  tra  soggetti  dotati  di  significativa
competenza e professionalita' per lo svolgimento dei compiti  di  cui
all'art. 3, comma 3, del  presente  decreto  e,  in  particolare,  in
ambito  ambientale  con  riferimento  alle  tematiche   del   diritto
pubblico, italiano europeo  e  comparato,  ed  amministrativo,  della
trasparenza   e   della   legalita',   dell'accesso   civico,   della
comunicazione, delle  politiche  ambientali  ovvero  delle  tematiche
connesse all'opera oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio
per   il   quale   il   soggetto   e'   designato.   Il    segretario
dell'Osservatorio e' individuato, ai sensi del comma precedente,  tra
funzionari dotati di comprovata esperienza nell'ambito della gestione
di organi collegiali e delle  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale e svolge, in particolare,  le  funzioni  di  raccordo  tra
l'Osservatorio e la competente Direzione generale. 
  5. La proposta  di  costituzione  dell'Osservatorio  ambientale  e'
effettuata dal competente  direttore  generale  sentito  il  soggetto
proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n.
152 del  2006  e  tenuto  conto  delle  designazioni  dei  rispettivi
rappresentanti da parte delle amministrazioni ed enti individuati dal
decreto di Valutazione d'impatto  ambientale  per  la  partecipazione
all'Osservatorio ambientale.