Art. 3
Riparto del contributo
1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, e'
determinato per l'anno 2018 in euro 2.021.740,00
(duemilioniventunomilasettecentoquaranta/00) aggiornato al tasso di
inflazione previsto per il medesimo anno.
2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati
ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152
del 2006, per l'anno 2018, e' individuato nell'allegato e si compone
di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una
quota variabile commisurata al valore della produzione attestato nel
bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ovvero, se
costituitisi nel 2018, nel primo bilancio d'esercizio utile rispetto
a tale annualita'.
3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da
imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema
autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, la quota
variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo
criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore
della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio
2017 che risulti attestato da una primaria societa' di revisione
contabile iscritta al Registro dei revisori legali.