IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  recante  il
nuovo codice della strada ed in particolare gli articoli 14, 16,  17,
18,  24,  25,  26,  27  e  28,  come  modificato  dall'art.  49   del
decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge  29  luglio  2003,  n.  229»  e  successive  modificazioni,  in
particolare l'art.  15  che  stabilisce  che  le  norme  tecniche  di
prevenzione  incendi  sono  adottate   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con  i  Ministri  interessati,  sentito  il
Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  85,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente  l'armonizzazione
delle legislazioni degli stati  membri  relative  agli  apparecchi  e
sistemi di protezione destinati ad  essere  utilizzati  in  atmosfere
potenzialmente esplosive»; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare,
l'art. 6, comma  6,  che  prevede  che,  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ora denominato  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili a seguito dell'emanazione del decreto-legge  1º
marzo 2021, n.  22,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
riordino delle attribuzioni dei  Ministeri»,  e'  adottata  la  norma
tecnica di  prevenzione  incendi  relativa  agli  impianti  fissi  di
distribuzione carburante per  autotrazione,  alimentati  da  serbatoi
fissi di gas naturale liquefatto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada e successive modificazioni, ed in particolare gli
articoli 26, 27, 28, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,
recante  «Termini,  definizioni  generali  e   simboli   grafici   di
prevenzione incendi» e  successive  modificazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del  12  dicembre
1983; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo  1998,  recante
«Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la   gestione
dell'emergenza nei luoghi  di  lavoro»  e  successive  modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81
del 7 aprile 1998; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002,  recante
«Norme di prevenzione incendi per la  progettazione,  costruzione  ed
esercizio degli impianti di distribuzione stradale  di  gas  naturale
per  autotrazione»  e  successive  modificazioni,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  131  del  6  giugno
2002; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  28  giugno   2002,
concernente «Rettifica  dell'allegato  al  decreto  24  maggio  2002,
recante  norme  di  prevenzione   incendi   per   la   progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale  di
gas naturale per autotrazione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2012,  recante
«Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per
l'installazione e l'esercizio di  apparecchi  di  erogazione  ad  uso
privato di gas naturale per autotrazione», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 6, comma  6,  del
richiamato decreto legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257,  avendo
valutato l'efficacia delle linee guida emanate con la  circolare  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile n. 3819 del 21 marzo 2013, aggiornate con la  circolare
n. 5870 del 18 maggio 2015; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Acquisito il concerto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti espresso con nota n. 34717 del 3 settembre 2020; 
  Espletata la procedura di notifica ai sensi  delle  direttive  (UE)
2006/123/CE e 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Scopo e campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla
progettazione, alla  realizzazione  e  all'esercizio  degli  impianti
fissi di distribuzione  carburante  per  autotrazione  alimentati  da
serbatoi fissi di gas naturale liquefatto  di  capacita'  complessiva
non superiore a 50  tonnellate,  cosi'  come  definiti  nella  regola
tecnica di cui all'art. 3.