IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada ed in particolare gli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28, come modificato dall'art. 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, in particolare l'art. 15 che stabilisce che le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive»; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare, l'art. 6, comma 6, che prevede che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora denominato Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili a seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e' adottata la norma tecnica di prevenzione incendi relativa agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 26, 27, 28, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998; Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002, concernente «Rettifica dell'allegato al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2012, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012; Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 6, comma 6, del richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, avendo valutato l'efficacia delle linee guida emanate con la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 3819 del 21 marzo 2013, aggiornate con la circolare n. 5870 del 18 maggio 2015; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti espresso con nota n. 34717 del 3 settembre 2020; Espletata la procedura di notifica ai sensi delle direttive (UE) 2006/123/CE e 2015/1535; Decreta: Art. 1 Scopo e campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacita' complessiva non superiore a 50 tonnellate, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.