Art. 2 Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati e gestiti in modo da: a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonche' di incendio e di esplosione; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all'impianto; d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi; e) agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attivita'.