Art. 2 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini  della  prevenzione  degli  incendi  ed  allo  scopo  di
garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle  persone
e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli
impianti di cui all'art. 1 sono realizzati e gestiti in modo da: 
    a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonche' di
incendio e di esplosione; 
    b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; 
    c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o  a
locali contigui all'impianto; 
    d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza  delle  operazioni
di riempimento dei serbatoi fissi; 
    e) agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei vigili
del fuoco in tutte le attivita'.