Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto: a) di nuova realizzazione; b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. 2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all'art. 3 gli impianti fissi di distribuzione carburante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco. 3. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli di cui al comma 2 devono adeguarsi alle norme di esercizio riportate al paragrafo 25 dell'allegato 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.