Art. 4 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 3  si  applicano  agli  impianti
fissi di distribuzione  carburante  per  autotrazione  alimentati  da
serbatoi fissi di gas naturale liquefatto: 
    a) di nuova realizzazione; 
    b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente  decreto
nel caso di interventi di  ristrutturazione,  anche  parziale,  o  di
ampliamento, successivi  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. 
    2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all'art. 3 gli impianti
fissi di distribuzione carburante che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando
dei vigili del fuoco. 
  3. Gli impianti esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e quelli di cui al comma  2  devono  adeguarsi  alle
norme di esercizio riportate al paragrafo 25  dell'allegato  1  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.