Art. 5 
 
                      Ubicazione dell'impianto 
 
  1. Gli impianti fissi di distribuzione carburante per  autotrazione
alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto  non  possono
sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di  200  metri
da aree nelle quali la densita' media dell'edificazione  esistente  o
prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre  metri  cubi
per metro quadrato. 
  2. Nell'ipotesi in cui la densita' media di  edificazione  prevista
nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi  dell'impianto
sia superiore  a  tre  metri  cubi  per  metro  quadrato,  ma  quella
effettiva al momento di realizzazione dell'impianto risulti inferiore
a  tale  valore,  i   requisiti   e   i   presupposti   all'esercizio
dell'attivita'  ai  fini  antincendio  risultano   validi   fino   al
raggiungimento del suddetto limite massimo sull'edificato esistente. 
  3. Sono fatti salvi  tutti  gli  ulteriori  vincoli  o  limitazioni
all'installazione dell'impianto derivanti da  motivazioni  di  ordine
generale di tutela della  pubblica  incolumita',  della  sicurezza  e
dell'ambiente  derivanti  da  normative,  regolamenti,   concessioni,
licenze  od  atti  e  altre  disposizioni  emanati  dalle   autorita'
competenti. 
  4.  La   rispondenza   dell'area   prescelta   per   l'istallazione
dell'impianto alle caratteristiche di cui ai commi 1 o 2, deve essere
attestata dal comune o comprovata  da  perizia  giurata  a  firma  di
professionista iscritto al relativo albo professionale.