Art. 5 Ubicazione dell'impianto 1. Gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densita' media dell'edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato. 2. Nell'ipotesi in cui la densita' media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell'impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione dell'impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all'esercizio dell'attivita' ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull'edificato esistente. 3. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all'installazione dell'impianto derivanti da motivazioni di ordine generale di tutela della pubblica incolumita', della sicurezza e dell'ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni, licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorita' competenti. 4. La rispondenza dell'area prescelta per l'istallazione dell'impianto alle caratteristiche di cui ai commi 1 o 2, deve essere attestata dal comune o comprovata da perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo albo professionale.