IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi
1126  e  1127  dell'art.  1,  che  disciplinano  l'attuazione  ed  il
monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel  settore  della  pubblica  amministrazione»  al  fine  di
integrare le esigenze di sostenibilita'  ambientale  nelle  procedure
d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che,  ai  sensi  di  citati
commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
ha approvato il  «Piano  d'azione  nazionale  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»; 
  Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  che
dispone che le stazioni appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento
degli obiettivi  ambientali  previsti  dal  «Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione»  attraverso  l'inserimento,   nella   documentazione
progettuale e di gara,  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle
clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Visto l'art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27
ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229-bis del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di  salute,
sostegno al lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali
connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  cosi'   come
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che  «Al
fine   di   favorire   la   sostenibilita'   ambientale   e   ridurre
l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di  protezione
individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro  della  salute,
definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi,  ai  sensi
dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  relativi
alle  mascherine  filtranti  e,  ove  possibile,  ai  dispositivi  di
protezione  individuale  e  ai  dispositivi  medici,  allo  scopo  di
promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori  e
di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,
una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per
quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»; 
  Visto il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 28 gennaio  2017,  con  il  quale  sono  stati  adottati  i
«Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili»; 
  Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato  decreto  11
gennaio 2017 in ragione del progresso tecnico e dell'evoluzione della
normativa ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono  di
migliorare i requisiti di qualita' ambientale  dei  prodotti  tessili
acquisiti dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto con
maggiore efficacia gli obiettivi  ambientali  connessi  ai  contratti
pubblici relativi a tali categorie di forniture, ivi includendo anche
gli specifici requisiti previsti in attuazione  del  citato  comma  5
dell'art. 229-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosi' come
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Valutato che l'attivita' istruttoria  per  la  predisposizione  dei
nuovi criteri ambientali  minimi  per  i  prodotti  tessili,  per  le
mascherine  filtranti  e  per  determinati   dispositivi   medici   e
dispositivi  di  protezione  individuale  e'  stata   improntata   al
conseguimento di detti obiettivi ambientali e ha previsto un costante
confronto  con  le  parti  interessate  e  con  gli  esperti   e   la
condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con  il
Ministero dello sviluppo economico, cosi come prevede il citato piano
d'azione; 
  Acquisito il parere del Ministero della salute, ai sensi del citato
comma 5, dell'art. 229-bis del decreto-legge n. 34  del  2020,  cosi'
come convertito dalla legge n. 77 del 2020, che si  e'  espresso  con
nota del 25 giugno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo
18  aprile  2016,  n.  50  e  del  comma  5  dell'art.  229-bis   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosi come convertito dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono adottati i criteri ambientali  minimi  di
cui all'allegato 1, che e' parte integrante del presente decreto, per
i seguenti servizi e forniture: 
    a)  forniture  e  noleggio  di  prodotti  tessili,  ivi   inclusi
mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di  protezione
individuale; 
    b) servizio integrato di  ritiro,  restyling  e  finissaggio  dei
prodotti tessili.