Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per
almeno l'80% in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in
ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili;
stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da
fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni;
b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei
prodotti tessili: l'attivita' comprende il ritiro degli articoli
della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante
usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei
seguenti processi: la modifica del taglio, la nobilitazione, la
finitura, l'aggiunta di eventuali componenti nuovi, il
confezionamento, la successiva consegna degli articoli rinnovati.
L'attivita' e' finalizzata al recupero del tessuto originale per
quanto tecnicamente possibile.