Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili; stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni; b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili: l'attivita' comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: la modifica del taglio, la nobilitazione, la finitura, l'aggiunta di eventuali componenti nuovi, il confezionamento, la successiva consegna degli articoli rinnovati. L'attivita' e' finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.