Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) prodotti  tessili:  abbigliamento  e  accessori  composti  per
almeno l'80% in peso da fibre tessili; prodotti tessili  per  uso  in
ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili;
stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da
fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni; 
    b) servizio integrato di  ritiro,  restyling  e  finissaggio  dei
prodotti tessili: l'attivita'  comprende  il  ritiro  degli  articoli
della stazione appaltante  o  acquistati  dalla  stazione  appaltante
usati; la relativa trasformazione per mezzo  di  tutti  o  parte  dei
seguenti processi: la  modifica  del  taglio,  la  nobilitazione,  la
finitura,   l'aggiunta   di   eventuali    componenti    nuovi,    il
confezionamento, la successiva  consegna  degli  articoli  rinnovati.
L'attivita' e' finalizzata al  recupero  del  tessuto  originale  per
quanto tecnicamente possibile.