Art. 4 1. Il MUR disporra', su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del: a) 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici; b) 50% in caso di soggetti privati, l'erogazione dell'anticipo e' disposta previa garanzia di apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformita' allo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento. 2. Il beneficiario Fondazione Istituto italiano di tecnologia, Genova, si impegnera' a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonche' di economie di progetto. 3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, e' risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e dell'esperto economico finanziario (Ag. Invitalia S.p.a.) e, in relazione alle stesse, subira' eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entita' delle agevolazioni ivi disposte nonche' l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione. 4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS ed esperto economico finanziario (Ag. Invitalia S.p.a.), sara' compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo. 5. Qualora in esito alle istruttorie di ETS e dell'esperto economico finanziario, l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL (Stato avanzamento lavori), ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sara' restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi. 6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario e' a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sara' quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformita', si procedera' ai necessari conguagli. 7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.