Art. 4 
 
  1. Il MUR disporra', su richiesta del beneficiario, l'anticipazione
dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del: 
    a) 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici; 
    b) 50% in caso di soggetti privati, l'erogazione dell'anticipo e'
disposta  previa  garanzia  di  apposita   polizza   fideiussoria   o
assicurativa rilasciata al soggetto interessato in  conformita'  allo
schema approvato dal MUR con specifico provvedimento. 
  2. Il beneficiario  Fondazione  Istituto  italiano  di  tecnologia,
Genova, si impegnera' a fornire dettagliate rendicontazioni ai  sensi
dell'art.  16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla
relazione  conclusiva  del  progetto,  obbligandosi,  altresi',  alla
restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in
sede di verifica finale, nonche' di economie di progetto. 
  3.  Il  presente  provvedimento,  emanato  ai  sensi  del  disposto
dell'art.  238,  comma  7,  del decreto-legge  n.   34/2020,   e   la
conseguente sottoscrizione dell'atto  d'obbligo,  e'  risolutivamente
condizionato agli esiti  delle  istruttorie  di  ETS  e  dell'esperto
economico finanziario (Ag. Invitalia S.p.a.)  e,  in  relazione  alle
stesse,  subira'  eventuali  modifiche,  ove   necessarie.   Pertanto
all'atto  della  sottoscrizione  dell'atto  d'obbligo   il   soggetto
beneficiario dichiara di essere a conoscenza  che  forme,  misure  ed
entita'  delle  agevolazioni  ivi  disposte  nonche'   l'agevolazione
stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione. 
  4.  Nel  caso  in  cui  sia  prevista  l'erogazione  a  titolo   di
anticipazione,  e  il  soggetto  beneficiario  ne  facesse  richiesta
all'atto  della  sottoscrizione  dell'atto   d'obbligo,   l'eventuale
maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse
e, successivamente, rettificate in  esito  alle  istruttorie  ETS  ed
esperto  economico  finanziario   (Ag.   Invitalia   S.p.a.),   sara'
compensato con  una  ritenuta  di  pari  importo,  ovvero  fino  alla
concorrenza  della  somma   eccedente   erogata,   sulle   successive
erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo. 
  5.  Qualora  in  esito  alle  istruttorie  di  ETS  e  dell'esperto
economico finanziario, l'importo dell'anticipo erogato  non  trovasse
capienza di compensazione nelle successive erogazioni  a  SAL  (Stato
avanzamento lavori), ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata
eccedente alla spettanza complessiva concessa in  sede  di  rettifica
sara' restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza  maggiorazione
di interessi. 
  6. All'atto della sottoscrizione dell'atto  d'obbligo  il  soggetto
beneficiario e' a conoscenza  che  il  capitolato  definitivo,  sulla
scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli  sullo  stato  di
avanzamento,   sara'   quello   debitamente   approvato   e   siglato
dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformita',  si  procedera'
ai necessari conguagli. 
  7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei
confronti  del  beneficiario  alla  revoca  delle  agevolazioni,  con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.