Art. 3 Procedure di certificazione 1. Le regioni e le province autonome, con appositi provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano la certificazione dei requisiti, di cui all'art. 2, tenendo conto dell'organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative. 2. Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2020. 3. L'istanza di cui al comma 2 e' presentata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Le regioni e le province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta.