Art. 3 
 
                     Procedure di certificazione 
 
  1. Le regioni e le province autonome, con appositi provvedimenti da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, disciplinano la certificazione  dei  requisiti,  di
cui all'art. 2, tenendo conto dell'organizzazione e del funzionamento
della rete regionale delle cure palliative. 
  2. Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione
del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla regione ovvero alla
provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o  privata
accreditata, presso  la  quale  presta  servizio  alla  data  del  31
dicembre 2020. 
  3. L'istanza di cui al comma 2 e' presentata  entro  diciotto  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le regioni e le province autonome certificano  il  possesso  dei
requisiti  necessari  per  operare  nelle  reti  dedicate  alle  cure
palliative pubbliche o private accreditate entro novanta  giorni  dal
ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta.