Art. 4 Comunicazione di casi sospetti 1. E' fatto obbligo a chiunque viene a conoscenza della presenza effettiva o sospetta del parassita specificato di dare immediata comunicazione, anche con modalita' di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere trasmesse anche attraverso l'applicazione mobile MORGANA (Monitoraggio ORGanismi Nocivi in Agricoltura) del Servizio fitosanitario nazionale.