Art. 4 
 
                   Comunicazione di casi sospetti 
 
  1. E' fatto obbligo a chiunque viene a  conoscenza  della  presenza
effettiva o sospetta del  parassita  specificato  di  dare  immediata
comunicazione, anche con modalita' di tipo  telematico,  al  Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio. 
  2. Le comunicazioni di cui al  comma  1  possono  essere  trasmesse
anche  attraverso   l'applicazione   mobile   MORGANA   (Monitoraggio
ORGanismi  Nocivi  in   Agricoltura)   del   Servizio   fitosanitario
nazionale.