Art. 5 Istituzione di aree delimitate 1. Sulla base delle indagini di cui all'art. 3 o delle comunicazioni di cui all'art. 4 il Servizio fitosanitario regionale competente, confermata la presenza del parassita specificato, istituisce un'«area delimitata» ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2016/2031. 2. L'area delimitata di cui al comma 1 e' costituita da una «zona infestata» e dalla relativa «zona cuscinetto», circostante la «zona infestata», di almeno 5 km di larghezza. 3. Il ritrovamento del parassita specificato al di fuori della «zona infestata» ovvero in una «zona cuscinetto» determina la modifica dell'area delimitata e la rivalutazione delle misure ufficiali di eradicazione e contenimento di cui ai successivi articoli 6 e 7. 4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio comunica senza indugio l'istituzione dell'area delimitata al Servizio fitosanitario centrale. Tale comunicazione comprende una descrizione dell'area delimitata, la sua ubicazione e una mappa indicante l'ubicazione della «zona infestata» e della «zona cuscinetto». Con la medesima procedura viene notificata, dal Servizio fitosanitario regionale, ogni eventuale modifica delle aree delimitate del rispettivo territorio. 5. Se le indagini annuali sulle piante ospiti non hanno rivelato la presenza del parassita specificato nell'area delimitata nei precedenti tre anni, il Servizio fitosanitario regionale puo' abolire l'area delimitata.