Art. 5 
 
                   Istituzione di aree delimitate 
 
  1.  Sulla  base  delle  indagini  di  cui  all'art.   3   o   delle
comunicazioni di cui all'art. 4 il Servizio  fitosanitario  regionale
competente,  confermata  la  presenza  del   parassita   specificato,
istituisce un'«area delimitata» ai sensi dell'art. 18 del regolamento
(UE) n. 2016/2031. 
  2. L'area delimitata di cui al comma 1 e' costituita da  una  «zona
infestata» e dalla relativa «zona cuscinetto», circostante  la  «zona
infestata», di almeno 5 km di larghezza. 
  3. Il ritrovamento del parassita  specificato  al  di  fuori  della
«zona  infestata»  ovvero  in  una  «zona  cuscinetto»  determina  la
modifica  dell'area  delimitata  e  la  rivalutazione  delle   misure
ufficiali  di  eradicazione  e  contenimento  di  cui  ai  successivi
articoli 6 e 7. 
  4. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
comunica senza indugio l'istituzione dell'area delimitata al Servizio
fitosanitario centrale. Tale comunicazione comprende una  descrizione
dell'area  delimitata,  la  sua  ubicazione  e  una  mappa  indicante
l'ubicazione della «zona infestata» e della «zona cuscinetto». Con la
medesima  procedura  viene  notificata,  dal  Servizio  fitosanitario
regionale,  ogni  eventuale  modifica  delle  aree   delimitate   del
rispettivo territorio. 
  5. Se le indagini annuali sulle piante ospiti non hanno rivelato la
presenza  del  parassita   specificato   nell'area   delimitata   nei
precedenti tre anni, il Servizio fitosanitario regionale puo' abolire
l'area delimitata.