Art. 6 
 
                       Misure di eradicazione 
 
  1. Nell'area delimitata di cui all'art. 5  i  Servizi  fitosanitari
regionali competenti  per  territorio  attuano  o  fanno  attuare  le
appropriate misure fitosanitarie ufficiali  di  seguito  elencate  ai
fini dell'eradicazione del parassita specificato: 
    a) rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita
specificato o abbattimento e distruzione  della  stessa  in  caso  di
piante irrimediabilmente compromesse e non curabili.  La  distruzione
e' parte integrante dell'esecuzione della misura fitosanitaria e come
tale  e'  realizzata  mediante  combustione  in  loco  nel   rispetto
dell'art. 182, comma 6-bis del decreto legislativo  n.  152/2006  nei
casi ivi indicati, ovvero, applicandosi l'art. 185, comma 1,  lettera
f) del decreto legislativo n. 152/2006, mediante trasporto verso siti
individuati  dal  Servizio  fitosanitario  regionale  ai  fini  della
distruzione o  altro  adeguato  trattamento,  a  condizione  che  sia
garantita la non diffusione del parassita specificato; 
    b)   trattamenti   insetticidi,   con    prodotti    fitosanitari
autorizzati, che devono tener conto delle  diverse  fasi  fenologiche
della pianta e delle fasi vitali del parassita; 
    c) operazioni selvicolturali per rafforzare la  resistenza  e  lo
stato  di  salute  delle  piante  ospiti  secondo   quanto   indicato
nell'allegato II «Misure fitosanitarie  di  contrasto  del  parassita
specificato»; 
    d)  divieto  di  movimentazione  del  materiale  di   risulta   e
proveniente dagli abbattimenti o dalle potature di cui ai punti a)  e
c) infestato dal parassita specificato,  dall'area  delimitata  verso
l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto».  La
movimentazione  e'  consentita,   previo   controllo   del   Servizio
fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi in
cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti  appropriati  per
eliminare il parassita  specificato  o  le  condizioni  di  trasporto
garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti autorizzati
alla distruzione o ad altro adeguato trattamento; 
    e)  monitoraggio  della  presenza   del   parassita   specificato
nell'area  delimitata  attraverso  indagini  periodiche  dei  Servizi
fitosanitari regionali  competenti  per  territorio,  consistenti  in
ispezioni visive e, se necessario, prelievi di  campioni  e  analisi,
conformemente  all'allegato  I.  In  tale  monitoraggio  e'  prestata
particolare  attenzione  alle  piante  ospiti  morte  o  in   cattive
condizioni di salute. Le indagini comprendono anche  il  prelievo  di
campioni su piante ospiti in apparenza  sane.  L'effettuazione  delle
indagini e' stabilita sulla base del rischio  fitosanitario  connesso
al territorio ed e' piu' intensa nella «zona cuscinetto». 
  2.  Qualora  i  Servizi  fitosanitari  regionali   competenti   per
territorio ritengano che l'abbattimento di determinate piante  ospiti
di cui  alla  lettera  a)  abbia  un  impatto  sociale  o  ambientale
inaccettabile,  puo'  essere  applicata  a  tali  piante  una  misura
fitosanitaria alternativa, che offra lo stesso livello di  protezione
contro la propagazione del parassita specificato e l'abbattimento  e'
attuato  solo  per  le   piante   ospiti   la   cui   vitalita'   sia
irrimediabilmente  compromessa.  I  Servizi  fitosanitari   regionali
competenti  per  territorio  notificano  al  Servizio   fitosanitario
centrale le ragioni che  hanno  condotto  a  tale  conclusione  e  la
descrizione della misura alternativa adottata. 
  3. Le misure di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti
pubblici o privati proprietari o detentori  a  qualsiasi  titolo  dei
fondi, che ne sostengono gli oneri economici.