Art. 6 Misure di eradicazione 1. Nell'area delimitata di cui all'art. 5 i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio attuano o fanno attuare le appropriate misure fitosanitarie ufficiali di seguito elencate ai fini dell'eradicazione del parassita specificato: a) rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita specificato o abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili. La distruzione e' parte integrante dell'esecuzione della misura fitosanitaria e come tale e' realizzata mediante combustione in loco nel rispetto dell'art. 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 nei casi ivi indicati, ovvero, applicandosi l'art. 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006, mediante trasporto verso siti individuati dal Servizio fitosanitario regionale ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a condizione che sia garantita la non diffusione del parassita specificato; b) trattamenti insetticidi, con prodotti fitosanitari autorizzati, che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche della pianta e delle fasi vitali del parassita; c) operazioni selvicolturali per rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante ospiti secondo quanto indicato nell'allegato II «Misure fitosanitarie di contrasto del parassita specificato»; d) divieto di movimentazione del materiale di risulta e proveniente dagli abbattimenti o dalle potature di cui ai punti a) e c) infestato dal parassita specificato, dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto». La movimentazione e' consentita, previo controllo del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi in cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti appropriati per eliminare il parassita specificato o le condizioni di trasporto garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti autorizzati alla distruzione o ad altro adeguato trattamento; e) monitoraggio della presenza del parassita specificato nell'area delimitata attraverso indagini periodiche dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, consistenti in ispezioni visive e, se necessario, prelievi di campioni e analisi, conformemente all'allegato I. In tale monitoraggio e' prestata particolare attenzione alle piante ospiti morte o in cattive condizioni di salute. Le indagini comprendono anche il prelievo di campioni su piante ospiti in apparenza sane. L'effettuazione delle indagini e' stabilita sulla base del rischio fitosanitario connesso al territorio ed e' piu' intensa nella «zona cuscinetto». 2. Qualora i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ritengano che l'abbattimento di determinate piante ospiti di cui alla lettera a) abbia un impatto sociale o ambientale inaccettabile, puo' essere applicata a tali piante una misura fitosanitaria alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del parassita specificato e l'abbattimento e' attuato solo per le piante ospiti la cui vitalita' sia irrimediabilmente compromessa. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio notificano al Servizio fitosanitario centrale le ragioni che hanno condotto a tale conclusione e la descrizione della misura alternativa adottata. 3. Le misure di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti pubblici o privati proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fondi, che ne sostengono gli oneri economici.