Art. 7 
 
                       Misure di contenimento 
 
  1. Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio di cui all'art. 6 o
di  altri  elementi  di  prova,  i  Servizi  fitosanitari   regionali
ritengano che l'eradicazione del parassita specificato non  sia  piu'
possibile in una determinata area delimitata, gli  stessi  attuano  o
fanno attuare misure fitosanitarie ufficiali ai fini del contenimento
del parassita specificato ai sensi  dell'art.  28,  paragrafo  2  del
regolamento (UE) n. 2016/2031. 
  2.  Quando  il  Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per
territorio decide di applicare misure di contenimento  informa  senza
indugio il  Servizio  fitosanitario  centrale  della  sua  decisione,
indicandone le ragioni. 
  3. Le misure di  contenimento  di  cui  al  comma  1  si  applicano
nell'area delimitata e includono: 
    a) monitoraggio della presenza del  parassita  specificato  nella
«zona cuscinetto» attraverso indagini ripetute nell'anno  secondo  le
modalita' di cui all'allegato I. Le indagini consistono in  ispezioni
visive e, se necessario, prelievi di  campioni  e  analisi.  In  tali
indagini e' prestata particolare attenzione alle piante ospiti  morte
o in cattive condizioni di salute; 
    b) rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita
specificato o abbattimento e distruzione  della  stessa  in  caso  di
piante irrimediabilmente  compromesse  e  non  curabili  nella  «zona
cuscinetto» a seguito del monitoraggio di cui  alla  lettera  a).  La
distruzione  e'  parte  integrante   dell'esecuzione   della   misura
fitosanitaria e come tale e' realizzata mediante combustione in  loco
nel rispetto dell'art. 182, comma 6-bis del  decreto  legislativo  n.
152/2006 nei casi ivi  indicati,  ovvero,  applicandosi  l'art.  185,
comma 1, lettera f) del decreto  legislativo  n.  152/2006,  mediante
trasporto verso siti individuati dal Servizio fitosanitario regionale
ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a  condizione
che sia garantita la non diffusione del parassita specificato; 
    c) in alternativa alla lettera b),  trattamenti  insetticidi  con
prodotti fitosanitari  autorizzati,  che  devono  tener  conto  delle
diverse fasi  fenologiche  della  pianta  e  delle  fasi  vitali  del
parassita specificato secondo quanto indicato all'allegato II; 
    d) operazioni selvicolturali, nell'intera  area  delimitata,  per
rafforzare la resistenza e lo stato di  salute  delle  piante  ospiti
secondo quanto indicato nell'allegato II; 
    e)  divieto  di  movimentazione  del  materiale  di   risulta   e
proveniente dagli abbattimenti o dalle potature di cui ai punti b)  e
c) infestato dal parassita specificato,  dall'area  delimitata  verso
l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto».  La
movimentazione  e'  consentita,   previo   controllo   del   Servizio
fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi in
cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti  appropriati  per
eliminare il parassita  specificato  o  le  condizioni  di  trasporto
garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti autorizzati
alla distruzione o ad altro adeguato trattamento. 
  4. Le misure di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti
pubblici o privati proprietari o detentori  a  qualsiasi  titolo  dei
fondi, che ne sostengono gli oneri economici.