Art. 7 Misure di contenimento 1. Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio di cui all'art. 6 o di altri elementi di prova, i Servizi fitosanitari regionali ritengano che l'eradicazione del parassita specificato non sia piu' possibile in una determinata area delimitata, gli stessi attuano o fanno attuare misure fitosanitarie ufficiali ai fini del contenimento del parassita specificato ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2016/2031. 2. Quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio decide di applicare misure di contenimento informa senza indugio il Servizio fitosanitario centrale della sua decisione, indicandone le ragioni. 3. Le misure di contenimento di cui al comma 1 si applicano nell'area delimitata e includono: a) monitoraggio della presenza del parassita specificato nella «zona cuscinetto» attraverso indagini ripetute nell'anno secondo le modalita' di cui all'allegato I. Le indagini consistono in ispezioni visive e, se necessario, prelievi di campioni e analisi. In tali indagini e' prestata particolare attenzione alle piante ospiti morte o in cattive condizioni di salute; b) rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita specificato o abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili nella «zona cuscinetto» a seguito del monitoraggio di cui alla lettera a). La distruzione e' parte integrante dell'esecuzione della misura fitosanitaria e come tale e' realizzata mediante combustione in loco nel rispetto dell'art. 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 nei casi ivi indicati, ovvero, applicandosi l'art. 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006, mediante trasporto verso siti individuati dal Servizio fitosanitario regionale ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a condizione che sia garantita la non diffusione del parassita specificato; c) in alternativa alla lettera b), trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari autorizzati, che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche della pianta e delle fasi vitali del parassita specificato secondo quanto indicato all'allegato II; d) operazioni selvicolturali, nell'intera area delimitata, per rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante ospiti secondo quanto indicato nell'allegato II; e) divieto di movimentazione del materiale di risulta e proveniente dagli abbattimenti o dalle potature di cui ai punti b) e c) infestato dal parassita specificato, dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto». La movimentazione e' consentita, previo controllo del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi in cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti appropriati per eliminare il parassita specificato o le condizioni di trasporto garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti autorizzati alla distruzione o ad altro adeguato trattamento. 4. Le misure di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti pubblici o privati proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fondi, che ne sostengono gli oneri economici.