Art. 8 
 
Condizioni per la  movimentazione  delle  piante  ospiti  dalle  aree
                             delimitate 
 
  1.  E'  vietata  la  movimentazione  di  piante  ospiti   dall'area
delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di
cuscinetto». 
  2. In deroga al comma 1, la movimentazione delle piante  ospiti  e'
consentita solo previo controllo ufficiale del Servizio fitosanitario
regionale  competente  e  dopo  idoneo   trattamento   con   prodotti
insetticidi autorizzati.