Art. 8 Condizioni per la movimentazione delle piante ospiti dalle aree delimitate 1. E' vietata la movimentazione di piante ospiti dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto». 2. In deroga al comma 1, la movimentazione delle piante ospiti e' consentita solo previo controllo ufficiale del Servizio fitosanitario regionale competente e dopo idoneo trattamento con prodotti insetticidi autorizzati.