Art. 9 
 
               Azioni di informazione e comunicazione 
 
  1. Quando sono attuate le misure di eradicazione di cui all'art.  6
o le misure di contenimento di cui all'art. 7, i Servizi fitosanitari
regionali  competenti  per  territorio  ne  informano  gli  operatori
interessati e la cittadinanza. 
  2. Almeno all'interno delle aree delimitate, i Servizi fitosanitari
regionali interessati, in collaborazione con  le  strutture  operanti
sul territorio di competenza, attuano  una  campagna  informativa  al
fine di sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica  sul  rischio
fitosanitario associato al parassita specificato e  sulla  necessita'
di impedirne la diffusione al di fuori dell'area delimitata. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 giugno 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 664