Art. 2 Modalita' di erogazione del Reddito di cittadinanza 1. Il Reddito di cittadinanza puo' essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare nelle modalita' di cui all'art. 3, su richiesta presentata nelle modalita' di cui all'art. 4.