Art. 2 
 
         Modalita' di erogazione del Reddito di cittadinanza 
 
  1. Il Reddito di  cittadinanza  puo'  essere  erogato  suddividendo
l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare
nelle modalita' di cui all'art.  3,  su  richiesta  presentata  nelle
modalita' di cui all'art. 4.