Art. 4 Modalita' operative 1. La richiesta di erogazione del Rdc nelle modalita' di cui all'art. 2 puo' essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare e si applica a tutti i componenti del nucleo. Tale richiesta puo' essere presentata anche contestualmente alla richiesta del Rdc. Alla suddivisione si da' corso solo qualora il Beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro. 2. Qualora la richiesta di erogazione del Rdc nelle modalita' di cui all'art. 2 sia presentata contestualmente alla richiesta del Rdc, vengono emesse un numero di carte Rdc corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima carta Rdc emessa, che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del Rdc e dal secondo mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. La suddivisione non e' revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio. 3. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo deceda, l'erogazione del Rdc viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilita' arretrate non ancore erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi. 4. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da piu' membri maggiorenni e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di Rdc arretrate non ancore erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo. 5. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i moduli e le modalita' di domanda dell'attribuzione ai singoli componenti di cui al comma 1.