Art. 4 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. La richiesta di  erogazione  del  Rdc  nelle  modalita'  di  cui
all'art. 2  puo'  essere  presentata  da  uno  qualunque  dei  membri
maggiorenni del nucleo familiare e si applica a  tutti  i  componenti
del   nucleo.   Tale   richiesta   puo'   essere   presentata   anche
contestualmente alla richiesta del  Rdc.  Alla  suddivisione  si  da'
corso solo qualora il Beneficio ad integrazione del reddito familiare
liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda,  ovvero  nel  primo
mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare  superiore
a 200 euro. 
  2. Qualora la richiesta di erogazione del Rdc  nelle  modalita'  di
cui all'art. 2 sia presentata contestualmente alla richiesta del Rdc,
vengono emesse un numero di carte Rdc  corrispondenti  al  numero  di
persone cui deve essere liquidata  la  prestazione  attraverso  dette
carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre  alla
prima carta Rdc emessa,  che  rimane  attribuita  al  richiedente  la
prestazione, e ferme restando le somme  accreditate  su  detta  carta
fino  al  termine  di  cui  al  successivo  periodo,  vengono  emesse
ulteriori carte a  favore  degli  altri  aventi  diritto  del  nucleo
familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di  erogazione  del
beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta  del  Rdc  e
dal secondo mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la
domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un  momento
successivo. La suddivisione non e' revocabile e  vale  per  tutto  il
residuo periodo di godimento del beneficio. 
  3. In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto  da  un  solo
membro e questo deceda, l'erogazione del Rdc viene  interrotta  anche
in presenza di eventuali mensilita' arretrate non ancore erogate e le
quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in  vita
dal soggetto deceduto non entrano nell'asse  ereditario  e  non  sono
trasmissibili agli eredi. 
  4. In caso il Rdc venga erogato  ad  un  nucleo  composto  da  piu'
membri maggiorenni e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del
beneficio fra questi, in  caso  di  decesso  di  uno  di  questi,  le
eventuali quote di Rdc  arretrate  non  ancore  erogate  e  le  somme
erogate  e  non  spese  in  vita  dal   soggetto   deceduto   vengono
riconosciute agli altri membri del nucleo. 
  5. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, sono definiti i moduli  e  le  modalita'  di
domanda dell'attribuzione ai singoli componenti di cui al comma 1.