IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  assuma  la
denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  7,  commi  26  e  27,  che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'
art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge
5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il  quale  dispone
che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato  Fondo
per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e finalizzato  a  dare
unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli  interventi
aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale   rivolti   al   riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
di stabilita' 2014) e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente
il vincolo di destinazione territoriale del complesso  delle  risorse
FSC, secondo la chiave  di  riparto  80  per  cento  nelle  aree  del
Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del  centro-nord  e  l'art.  1,
comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria   generale   dello   Stato,   attraverso   le   specifiche
funzionalita' del proprio sistema informativo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge  n.  101
del 2013; 
  Considerato  che  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art.  1,
comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni  sull'utilizzo  del
FSC,  detta  ulteriori  disposizioni  per  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale  e  il
Mezzogiorno del 6 maggio  2017,  n.  1,  recante  «Fondo  sviluppo  e
coesione   2014-2020   -   Adempimenti    delibere    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 25 e 26  del  10
agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo  sviluppo.
Governance,  modifiche  e  riprogrammazioni  di   risorse,   revoche,
disposizioni finanziarie»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del
2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli  interventi  finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come  modificato  dall'art.
1,  comma  309,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   recante
disposizioni in materia di «Bilancio di previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2020-2022» e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione  e
l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.
120; 
  Visto il comma 1 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019, e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare
il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati
con le risorse nazionali destinate alle  politiche  di  coesione  dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche'  di
accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale,  regione
o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per  lo
sviluppo e coesione di cui all'art. 4,  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della  pluralita'  degli  attuali
documenti programmatori variamente denominati e tenendo  conto  degli
interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale
procede,   sentite   le   amministrazioni   interessate,    ad    una
riclassificazione  di  tali   strumenti   al   fine   di   sottoporre
all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su  proposta  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del  presente
decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione  denominato
"Piano sviluppo e coesione", con modalita'  unitarie  di  gestione  e
monitoraggio»; 
  Visto il comma 2 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019, e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con
i programmi operativi europei, ciascun Piano di sviluppo e  coesione,
di seguito PSC, e' articolato per aree tematiche,  in  analogia  agli
obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato; 
  Visto il comma 6 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019, e successive modificazioni,  in  base  al  quale,  fatto  salvo
quanto successivamente previsto dal comma  7,  restano  invariate  le
dotazioni finanziarie degli strumenti di  programmazione  oggetto  di
riclassificazione, come determinate alla data di  entrata  in  vigore
del suddetto  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il  relativo
finanziamento, la titolarita'  dei  programmi  o  delle  assegnazioni
deliberate  dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica, nonche' i soggetti attuatori, ove gia' individuati; 
  Visto il comma 7 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019, e successive modificazioni, secondo  cui:  «In  sede  di  prima
approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui  al  comma  1  puo'
contenere: 
    a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con
procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei  dati
di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema
di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147; 
    b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui
alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del
Dipartimento per le  politiche  di  coesione,  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,
sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma  1,
in ragione  della  coerenza  con  le  "missioni"  della  politica  di
coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di  economia
e finanza 2019 e con gli obiettivi  strategici  del  nuovo  ciclo  di
programmazione  dei  fondi  europei,  fermo  restando  l'obbligo   di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31  dicembre
2021»; 
  Visto il comma 9 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019, e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi
di cui al comma 7, lettera b), il Comitato interministeriale  per  la
programmazione  economica  stabilisce,  al  fine  di  accelerarne  la
realizzazione  e  la  spesa,  le  misure  di   accompagnamento   alla
progettazione e all'attuazione  da  parte  del  Dipartimento  per  le
politiche di coesione, dell'Agenzia per la  coesione  territoriale  e
della struttura per la progettazione di beni ed edifici  pubblici  di
cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Considerate le  risultanze  delle  istruttorie  di  ricognizione  e
valutazione  dell'attuazione  delle  risorse  del  FSC  assegnate  al
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  con
riferimento  ai  cicli  di  programmazione  2000-2006,  2007-2013   e
2014-2020, svolte ai sensi del citato art.  44,  commi  1  e  7,  del
decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine  di
contrastare gli effetti emergenziali della  pandemia,  consentono  di
ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle
risorse FSC  rivenienti  dalla  ricognizione  di  cui  al  precedente
alinea; 
  Considerato che nell'odierna seduta il  Comitato  ha  approvato  la
delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione  -  Disposizioni  quadro
per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art.  44,
comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la  disciplina
ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei  cicli  di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti
in un quadro unitario; 
  Considerato che, in coerenza con la citata  delibera  ordinamentale
approvata  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile in data odierna, lo schema di PSC
o Piano, e' costituito in via generale dalle seguenti  tavole,  fermo
restando la specificita' di ciascun Piano: 
    tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC  ai
sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del  2019,
e successive modificazioni; 
    tavola 2 - Risorse totali PSC  per  ciclo  di  programmazione  ad
esito  istruttoria  ai  sensi  del  citato  art.  44,  comma  7,  del
decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei  citati
articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34  del  2020,  e  successive
modificazioni; 
    tavola 3 -  PSC  Sezione  ordinaria:  interventi  confermati  per
articolazione tematica; 
    tavola 4 - PSC Sezioni speciali: risorse  da  riprogrammazione  e
nuove assegnazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il Sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud  e  la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
Segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'  stata
assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli
investimenti pubblici di interesse nazionale; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  sud  e  la
coesione territoriale, prot. n. 302-P del 30 marzo 2021, e l'allegata
proposta  di  delibera  per  il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  cosi'   come
integrata dalla nota DPCOE  prot.  n.  1655-P  del  13  aprile  2021,
predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di  coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la  proposta
di  approvazione,  in  prima  istanza,  del  PSC  a  titolarita'  del
Ministero  delle  politiche   agricole,   alimentari   e   forestali,
articolato nelle tavole  1,  2,  3.1  e  3.2,  allegate  alla  citata
informativa, in conformita' allo  schema  generale  sopra  descritto,
cosi' come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in
data odierna da questo Comitato; 
  Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art.
44, comma 7,  del  decreto-legge  n.  34  del  2019,  indicati  nella
predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC del Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali e' pari a  542,60  milioni
di euro e che la provenienza contabile delle risorse e' relativa alla
programmazione 2014-2020; 
  Preso atto, in particolare, che,  con  riferimento  agli  strumenti
riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, nel PSC  nel  Ministero
delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   sono   state
confermate le seguenti risorse: 
    243,95 milioni di euro ex  art.  44,  comma  7,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 34 del 2019; 
    298,65 milioni di euro ex  art.  44,  comma  7,  lettera  b)  del
decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Vista la tavola allegata in appendice al PSC  del  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, che fornisce informazioni
estratte dal  Sistema  nazionale  di  monitoraggio  sugli  interventi
contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica,  ciclo
di programmazione e stato di attuazione; 
  Vista la delibera  del  CIPE  28  novembre  2018,  n.  82,  recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla  delibera  del
CIPE 15 dicembre  2020,  n.  79,  recante  «Regolamento  interno  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione del Piano  sviluppo  e  coesione  a  titolarita'  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
  1.1 E' approvato, in prima istanza, il Piano  sviluppo  e  coesione
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, cosi'
come articolato nelle relative tavole in allegato, che  costituiscono
parte  integrante  della  presente   delibera,   avente   un   valore
complessivo di 542,60 milioni di euro a valere sul Fondo  sviluppo  e
coesione, di provenienza contabile delle risorse FSC 2014-2020. 
  1.2 Il PSC in prima  approvazione  e'  articolato  in  una  sezione
ordinaria, per un valore di 542,60 milioni di euro, i cui  interventi
confermati  per  articolazione  tematica  risultano   ripartiti   tra
Mezzogiorno (tavola 3.1) per complessivi 440,08  milioni  di  euro  e
centro-nord (tavola 3.2) per complessivi 102,52 milioni di euro. 
  1.3 La sezione ordinaria si compone di: 
    risorse ex art. 44, comma 7, lettera a) del decreto-legge  n.  34
del 2019, per complessivi 243,95 milioni di euro; 
    risorse ex art. 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge  n.  34
del 2019 (ivi incluse le risorse associate ad  interventi  finanziati
con le assegnazioni FSC delle leggi di  bilancio  2019  e  2020)  per
complessivi 298,65 milioni di euro; 
    risorse per contratti istituzionali di sviluppo  per  complessivi
0,00 milioni di euro; 
    risorse derivanti da assegnazioni di legge per  complessivi  0,00
milioni di euro. 
2. Norme finali 
  2.1 Con  l'approvazione  del  Piano,  gli  strumenti  programmatori
riclassificati nella  Tavola  1  cessano  la  loro  efficacia,  fermo
restando quanto previsto nella «Disciplina finale e  transitoria»  di
cui   alla   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile  adottata  nella
seduta odierna, recante «Fondo di sviluppo e coesione -  Disposizioni
quadro per il Piano di sviluppo e coesione». 
  2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, il Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Amministrazione
titolare del Piano,  provvede  all'istituzione,  o  all'aggiornamento
della composizione nel caso previsto dal citato art. 44, comma 2, del
citato decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di  sorveglianza,
di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento  per
le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione  territoriale,
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica, del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato  -  IGRUE,  del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, delle  regioni,
nonche' del partenariato  economico  e  sociale,  relativamente  agli
ambiti di cui alle lettere d) ed e), comma 3, del citato art. 44  del
decreto-legge n. 34 del 2019. 
  2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC,
il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il  PSC  con:
settori d'intervento  per  area  tematica  e  corrispondenti  importi
finanziari e, in base alla documentazione gia' disponibile, obiettivi
perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione
e  di  risultato;  piano  finanziario  complessivo   del   PSC,   con
esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualita'  del
primo triennio, anche in formato standard elaborabile. 
  2.4 Al fine  di  accelerare  la  realizzazione  e  la  spesa  degli
interventi di cui al comma 7, lettera b),  del  citato  art.  44  del
decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la  Struttura  per
la  progettazione  di  beni  ed  edifici  pubblici,  per  quanto   di
rispettiva  competenza,  possono  disporre,  anche   nell'ambito   di
convenzioni  gia'  esistenti  con  societa'  in  house,   misure   di
accompagnamento alla progettazione e  attuazione,  su  richiesta  del
Ministero  delle  politiche   agricole,   alimentari   e   forestali,
responsabile del PSC in oggetto. 
  2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno  erogate  nei  limiti  delle
disponibilita'  di   bilancio   annuali   afferenti   ai   cicli   di
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020. 
  2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente  delibera,
si applicano le disposizioni normative e le procedure previste  dalla
citata delibera del Comitato interministeriale per la  programmazione
economica e  lo  sviluppo  sostenibile,  recante  «Fondo  sviluppo  e
coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione». 
    Roma, 29 aprile 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 972