Art. 2
Modalita' di riparto del Contributo attribuito all'ambito
1. Laddove tutte le funzioni in ambito sociale siano delegate ad un
soggetto capofila, il contributo attribuito all'ambito e' interamente
destinato a tale soggetto.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, il Contributo
attribuito all'ambito e' da questo suddiviso fra il soggetto capofila
e i comuni che fanno parte dell'Ambito territoriale secondo le
modalita' definite nei successivi commi 3, 4, 5 e 6.
3. Ai fini della determinazione della quota del contributo
spettante a ciascun comune facente parte dell'ambito territoriale, il
numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato
eventualmente assunti direttamente dal soggetto capofila, come
riportato nel prospetto riassuntivo, viene attribuito pro quota a
ciascun comune, in proporzione al numero di residenti al primo
gennaio dell'anno di riferimento.
4. Il contributo attribuito all'ambito viene da questo suddiviso
fra ciascun comune riconoscendo un contributo pari a quello che si
otterrebbe applicando a ciascuno di essi, singolarmente, con
riferimento al numero di assistenti sociali in servizio a tempo
indeterminato, comprensivo di quelli attribuiti ai sensi del comma 3,
gli stessi criteri di calcolo utilizzati per l'attribuzione del
contributo fra tutti gli ambiti nazionali.
5. Laddove la somma dei contributi spettanti a ciascun comune ai
sensi del comma 4 ecceda il totale riconosciuto all'ambito
territoriale, il contributo e' riconosciuto in quota parte.
6. Laddove la somma dei contributi spettanti a ciascun comune ai
sensi del comma 4 non esaurisca il totale riconosciuto all'ambito
territoriale, le somme residue sono suddivise fra tutti i comuni
facenti parte dell'ambito e il soggetto capofila in proporzione al
numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato
riportato per ciascuno di essi nei prospetti informativi rispetto al
totale.
7. L'ambito territoriale e i comuni che ne fanno parte possono
concordare modalita' alternative di suddivisione del Contributo al
proprio interno, con riferimento all'effettiva suddivisione
dell'esercizio delle funzioni in ambito sociale fra gli stessi e in
riferimento alle effettive capacita' assunzionali.
8. Con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o
predissesto, o siano comunque impossibilitati a realizzare
assunzioni, gli stessi comuni, insieme a quelli associati e
all'ambito stesso, adotteranno ogni azione utile, anche attraverso la
gestione associata dei servizi, a favorire che benefici del
potenziamento dei servizi anche la popolazione ivi residente.