Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. In via transitoria, i distintivi di qualifica per  il  personale
inquadrato ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo  29  maggio
2017, n.  97,  nei  ruoli  speciali  antincendio  boschivo  (AIB)  ad
esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono determinati
nelle fogge e nelle caratteristiche individuate per i  corrispondenti
ruoli e le qualifiche del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto. 
  2. In via transitoria, i distintivi di qualifica per  il  personale
inquadrato ai sensi dell'art. 13-bis, lettere a) e  b),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n.  97,  nei  ruoli  ad  esaurimento  dei
direttivi speciali che espletano funzioni operative e  dei  direttivi
speciali del personale specialista, sono determinati  nelle  fogge  e
nelle caratteristiche individuate per le corrispondenti qualifiche di
cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto. 
  3. In via transitoria, i distintivi di qualifica per  il  personale
inquadrato ai sensi dell'art. 13-bis, lettere d) ed e),  del  decreto
legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  nei  ruoli  professionali  ad
esaurimento  dei  direttivi  e   dei   dirigenti   medici   e   ruoli
professionali  ad  esaurimento  dei   direttivi   e   dei   dirigenti
ginnico-sportivi,   sono   determinati   nelle    fogge    e    nelle
caratteristiche individuate per le corrispondenti qualifiche  di  cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto. 
  4. In via transitoria, i distintivi di qualifica del personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
con  qualifica  di  ispettore  antincendi  esperto  e  di   ispettore
antincendi, attribuita prima della data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,  sono  determinati  nelle
fogge e nelle caratteristiche individuate  nell'allegato  B  e  nelle
corrispondenti tabella e tavola grafica 2.B, che costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
  5. In via transitoria, i distintivi di qualifica del personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
con qualifica di capo reparto esperto, attribuita prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127,
sono determinati nelle  fogge  e  nelle  caratteristiche  individuate
nell'allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica  1.B,
che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  6. L'uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei  distintivi  di
qualifica e dei segni identificativi nonche' l'uso di segni onorifici
sono regolati con decreto del Capo del Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 
  7. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno  10  febbraio
2012 e il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2013. 
    Roma, 8 luglio 2021 
 
                                               Il Ministro: Lamorgese