Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. In via transitoria, i distintivi di qualifica per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate per i corrispondenti ruoli e le qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto. 2. In via transitoria, i distintivi di qualifica per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 13-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e dei direttivi speciali del personale specialista, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate per le corrispondenti qualifiche di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto. 3. In via transitoria, i distintivi di qualifica per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 13-bis, lettere d) ed e), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici e ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate per le corrispondenti qualifiche di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. 4. In via transitoria, i distintivi di qualifica del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi, attribuita prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 2.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 5. In via transitoria, i distintivi di qualifica del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di capo reparto esperto, attribuita prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 6. L'uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei distintivi di qualifica e dei segni identificativi nonche' l'uso di segni onorifici sono regolati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 7. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 10 febbraio 2012 e il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2013. Roma, 8 luglio 2021 Il Ministro: Lamorgese