IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della  citata  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  che  prevede  che  gli  oneri  relativi  a
prestazioni e a controlli da eseguire da  parte  di  uffici  pubblici
sono  posti  a  carico  dei  soggetti  interessati  secondo   tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso; 
  Visto il  decreto  legislativo  22  aprile  2020,  n.  37,  recante
attuazione della direttiva (UE) n. 2017/2110 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15  novembre  2017,  relativa  ad  un  sistema  di
ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di
linea e che modifica la direttiva n. 2009/16/CE e abroga la direttiva
n. 1999/35/CE del Consiglio e, in particolare, l'art. 8; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25 settembre 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi  resi
dal Corpo delle capitanerie di porto per le visite specifiche di  cui
agli articoli 6 e 8, nonche' per le  verifiche  di  cui  all'art.  7,
comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  28,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  246  del  22
ottobre 2015; 
  Considerata  la  necessita'  di  determinare  le  tariffe  per   le
attivita' ispettive svolte dal personale del Corpo delle  capitanerie
di  porto -  Guardia  costiera  in  attuazione  di  quanto   previsto
dall'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  si  applica  alle  attivita'  svolte  dal
personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per
le ispezioni previste dagli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 22
aprile 2020, n. 37, quando da tali ispezioni deriva un  provvedimento
di fermo della nave.