Art. 2 
 
 
                               Tariffe 
 
  1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' ispettive  di
cui all'art. 1 sono  poste  a  carico  della  societa'  di  gestione,
dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio  nazionale,  in
solido con il proprietario. 
  2. Le relative tariffe, stabilite  negli  allegati  I  e  II,  sono
aggiornate almeno ogni tre anni. L'aggiornamento  assorbe  anche  gli
eventuali  scostamenti  dalle  tariffe,   desumibili   in   sede   di
espletamento delle attivita'. 
  3. I relativi importi, da versarsi all'entrata del  bilancio  dello
Stato,   sono   corrisposti   antecedentemente   alla   revoca    del
provvedimento di fermo di cui all'art. 1, comma 1. In alternativa  al
versamento, e' consentita la fornitura di garanzia sufficiente per il
rimborso degli importi medesimi.