Art. 2 Tariffe 1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' ispettive di cui all'art. 1 sono poste a carico della societa' di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il proprietario. 2. Le relative tariffe, stabilite negli allegati I e II, sono aggiornate almeno ogni tre anni. L'aggiornamento assorbe anche gli eventuali scostamenti dalle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attivita'. 3. I relativi importi, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato, sono corrisposti antecedentemente alla revoca del provvedimento di fermo di cui all'art. 1, comma 1. In alternativa al versamento, e' consentita la fornitura di garanzia sufficiente per il rimborso degli importi medesimi.