Art. 4 Soggetti attuatori 1. Nelle more della costituzione degli Ecosistemi per l'innovazione, di cui all'articolo 1, comma 188 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed al fine di avviare in via sperimentale l'attivazione del Fondo, le regioni indicate all'articolo tre selezionano, quali soggetti attuatori dei corsi di formazione: a) enti e agenzie di formazione accreditati dalle regioni; b) ITS (Istituti tecnici superiori); c) universita'. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare un progetto formativo anche in cooperazione tra loro, ovvero con soggetti privati. 3. Tra i criteri di valutazione della proposta progettuale, le regioni di cui all'articolo 3, prevedono, tra l'altro: a) la qualita' ed innovativita' del progetto in relazione agli obiettivi del Fondo, in particolare alle tematiche di sostenibilita' ambientale; b) l'avere il proponente gia' sviluppato e realizzato piani formativi riferibili al turismo esperienziale e sostenibile; c) la garanzia che una percentuale pari almeno alla meta' degli operatori che risultino inattivi a valle del corso di formazione abbia accesso a un tirocinio, uno stage o a un contratto di lavoro, presso imprese turistiche e strutture ricettive operanti nel territorio regionale. 4. Per l'anno 2022, in mancanza della costituzione degli Ecosistemi dell'innovazione nelle regioni beneficiarie del fondo, continuano a trovare applicazione i commi precedenti.