Art. 4 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1.   Nelle   more   della   costituzione   degli   Ecosistemi   per
l'innovazione, di cui  all'articolo  1,  comma  188  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ed al fine  di  avviare  in  via  sperimentale
l'attivazione  del  Fondo,  le  regioni  indicate  all'articolo   tre
selezionano, quali soggetti attuatori dei  corsi  di  formazione:  a)
enti e agenzie  di  formazione  accreditati  dalle  regioni;  b)  ITS
(Istituti tecnici superiori); c) universita'. 
  2. I soggetti di cui al comma  1  possono  presentare  un  progetto
formativo  anche  in  cooperazione  tra  loro,  ovvero  con  soggetti
privati. 
  3. Tra i criteri di  valutazione  della  proposta  progettuale,  le
regioni di cui all'articolo 3, prevedono, tra l'altro: a) la qualita'
ed innovativita' del progetto in relazione agli obiettivi del  Fondo,
in  particolare  alle  tematiche  di  sostenibilita'  ambientale;  b)
l'avere il proponente gia' sviluppato e  realizzato  piani  formativi
riferibili al turismo esperienziale e sostenibile; c) la garanzia che
una percentuale pari almeno alla meta' degli operatori che  risultino
inattivi  a  valle  del  corso  di  formazione  abbia  accesso  a  un
tirocinio, uno stage o a  un  contratto  di  lavoro,  presso  imprese
turistiche e strutture ricettive operanti nel territorio regionale. 
  4. Per l'anno 2022, in mancanza della costituzione degli Ecosistemi
dell'innovazione nelle regioni beneficiarie del fondo,  continuano  a
trovare applicazione i commi precedenti.