Art. 6 Erogazione del contributo, valutazione e monitoraggio 1. Il trasferimento delle risorse e' subordinato alla trasmissione da parte delle regioni e positiva valutazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del turismo, della delibera di Giunta regionale avente ad oggetto i seguenti aspetti: a) i criteri e le modalita' di individuazione dei beneficiari; b) l'elenco dei potenziali beneficiari; c) i criteri e le modalita' di erogazione delle risorse ai beneficiari e della loro eventuale revoca in caso di mancato utilizzo; d) le modalita' con la quale i destinatari possono richiedere la partecipazione ai corsi di formazione; e) il calendario dei corsi di formazione; f) le modalita' di gestione delle attivita' di verifica, controllo e rendicontazione dei corsi di formazione, che devono attenersi ai criteri adottati nell'ambito dell'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione. 2. Il contributo e' erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, a seguito della positiva valutazione di cui al comma 1.