Art. 6 
 
        Erogazione del contributo, valutazione e monitoraggio 
 
  1. Il trasferimento delle risorse e' subordinato alla  trasmissione
da parte delle regioni e positiva valutazione da  parte  dell'Agenzia
per la coesione territoriale,  d'intesa  con  la  Direzione  generale
della valorizzazione e della promozione turistica del  Ministero  del
turismo, della delibera di  Giunta  regionale  avente  ad  oggetto  i
seguenti aspetti: 
    a) i criteri e le modalita' di individuazione dei beneficiari; 
    b) l'elenco dei potenziali beneficiari; 
    c) i criteri e  le  modalita'  di  erogazione  delle  risorse  ai
beneficiari  e  della  loro  eventuale  revoca  in  caso  di  mancato
utilizzo; 
    d) le modalita' con la quale i destinatari possono richiedere  la
partecipazione ai corsi di formazione; 
    e) il calendario dei corsi di formazione; 
    f)  le  modalita'  di  gestione  delle  attivita'  di   verifica,
controllo e rendicontazione  dei  corsi  di  formazione,  che  devono
attenersi ai criteri adottati nell'ambito dell'utilizzo delle risorse
del Fondo di sviluppo e coesione. 
  2. Il contributo e' erogato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, a seguito della
positiva valutazione di cui al comma 1.