IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 302 del 28 dicembre 2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2020/1064   della
Commissione del 13 luglio 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio  2020,  con  il  quale  e'
stata conferita la protezione alla DOP dei  vini  «delle  Venezie»  o
«Beneških  okolišev»  ed  approvato  il  relativo   disciplinare   di
produzione,  pubblicato  anche  nel  sistema  di  informazione  della
Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia»  e  sul  sito
internet ufficiale del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione Veneto, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia
autonoma di Trento, su istanza del «Consorzio di  tutela  vini  della
DOC delle Venezie»,  con  sede  in  Verona,  intesa  ad  ottenere  la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP  dei  vini
«delle Venezie» o «Beneških okolišev», nel rispetto  della  procedura
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del regolamento UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e  10,  relativa
alle modifiche  «non  minori»  di  cui  alla  preesistente  normativa
dell'Unione europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole delle  Regioni  Veneto  e
Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP,  espresso  nella  riunione  del  12  maggio  2021,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOP  dei
vini «delle Venezie» o «Beneških okolišev»; 
    conformemente  alle  indicazioni  diramate   con   la   circolare
ministeriale  n.  6694  del  30  gennaio  2019  e   successiva   nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare  in  questione  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 136 del 9  giugno  2021,  al
fine  di  dar  modo  agli  interessati  di  presentare  le  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art.  17,  par.
2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE  n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della produzione della DOP  dei  vini  DOP
«delle Venezie» o «Beneških okolišev» ed il relativo documento  unico
consolidato con le stesse modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse  modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «delle Venezie»
o «Beneških okolišev», approvato con  il  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 2020/1064 della Commissione del 13 luglio 2020 richiamato  in
premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla  proposta
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  n.
136 del 9 giugno 2021. 
  2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «delle Venezie»
o «Beneških okolišev», consolidato con le  «modifiche  ordinarie»  di
cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato,  figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.