IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2019
(«Criteri  e  modalita'  con  cui  l'Agenzia  italiana  del   farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale»), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1415/2018 del 3 settembre  2018  recante
classificazione del medicinale  per  uso  umano  «Humira»,  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 221 del 22 settembre 2018; 
  Vista la determina AIFA n. 1419/2018 del 7 settembre  2018  recante
classificazione del medicinale  per  uso  umano  «Humira»,  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 225 del 27 settembre 2018; 
  Vista la determina AIFA n. 1420/2018 del 7 settembre  2018  recante
regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito  di  nuove  indicazioni
terapeutiche, del medicinale per uso umano «Humira», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
225 del 27 settembre 2018; 
  Vista la determina AIFA n. 746/2019 del 29 aprile 2019  recante  di
riclassificazione del medicinale per uso  umano  «Humira»,  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 110 del 13 maggio 2019; 
  Vista la determina AIFA n. 747/2019 del 29 aprile 2019  recante  di
riclassificazione del medicinale per uso  umano  «Humira»,  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 111 del 14 maggio 2019; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG in data 25 maggio 2020  per
una rinegoziazione del medicinale «Humira» (adalimumab)  -  procedura
EMEA/H/C/000481 - di propria titolarita'; 
  Vista la disponibilita' manifestata dalla Abbvie Deutschland GmbH &
Co. KG  a  ridefinire  con  AIFA  il  proprio  accordo  negoziale  e,
conseguentemente,  la  proposta  negoziale  pervenuta  dalla   stessa
relativamente al medicinale «Humira»(adalimumab); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella seduta del 9-11 dicembre 2020; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 19-21 maggio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 38 del 17 giugno 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale HUMIRA (adalimumab) e'  rinegoziato  alle  condizioni
qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
Artrite reumatoide 
  «Humira», in combinazione con metotressato, e' indicato per: 
    il trattamento di pazienti adulti affetti da  artrite  reumatoide
attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci
anti-reumatici   modificanti   la   malattia    (Disease    Modifying
Anti-Rheumatic Drugs -  DMARD),  compreso  il  metotressato,  risulta
inadeguata; 
    il  trattamento   dell'artrite   reumatoide   grave,   attiva   e
progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato. 
  «Humira» puo' essere somministrato  come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non e' appropriato. 
  «Humira»,   in   combinazione   con   metotressato,   inibisce   la
progressione del danno  strutturale,  valutata  radiograficamente,  e
migliora la funzionalita' fisica, in questa popolazione di pazienti. 
Artrite idiopatica giovanile 
  Artrite idiopatica giovanile poliarticolare 
  «Humira» in  combinazione  con  metotressato  e'  indicato  per  il
trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare  attiva,
nei pazienti dai due anni di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta
inadeguata ad  uno  o  piu'  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la
malattia (DMARD). 
  «Humira» puo' essere somministrato  come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non  e'  appropriato  (per  l'efficacia  in  monoterapia
vedere paragrafo 5.1). «Humira» non e' stato studiato in pazienti  di
eta' inferiore a due anni. 
  Artrite associata ad entesite 
  «Humira» e' indicato per  il  trattamento  delle  forme  attive  di
artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di eta',  che
hanno avuto una risposta inadeguata  o  che  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale. 
Spondiloartrite assiale 
  Spondilite anchilosante (SA) 
  «Humira» e' indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti
da spondilite anchilosante attiva  grave  in  cui  la  risposta  alla
terapia convenzionale non e' risultata adeguata. 
  Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA 
  «Humira» e' indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti
da spondiloartrite assiale grave senza evidenza radiografica di SA ma
con segni oggettivi di infiammazione rilevati da elevati  livelli  di
Proteina C Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una risposta  inadeguata
a, o  sono  intolleranti  a  farmaci  antinfiammatori  non  steroidei
(FANS). 
Artrite psoriasica 
  «Humira» e' indicato per  il  trattamento  dell'artrite  psoriasica
attiva  e  progressiva  in  soggetti  adulti  quando  la  risposta  a
precedenti trattamenti  con  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la
malattia (Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs -  DMARD)  e'  stata
inadeguata. 
  E'  stato  dimostrato  che  «Humira»  riduce  la   percentuale   di
progressione  del  danno  articolare  periferico  associato  rilevato
attraverso   radiografie   in   pazienti   affetti   da   sottogruppi
poliarticolari simmetrici della malattia e migliora la  funzionalita'
fisica. 
Psoriasi 
  «Humira» e' indicato per il trattamento della  psoriasi  cronica  a
placche di grado da moderato a severo, in pazienti  adulti  candidati
alla terapia sistemica. 
Psoriasi a placche pediatrica 
  «Humira» e' indicato per il trattamento della  psoriasi  cronica  a
placche grave in bambini e adolescenti dai quattro anni di  eta'  che
abbiano  avuto   una   risposta   inadeguata,   o   siano   candidati
inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie. 
Idrosadenite suppurativa (HS) 
  «Humira»  e'  indicato   per   il   trattamento   dell'idrosadenite
suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato  a  severo  in
adulti e adolescenti  dai  dodici  anni  di  eta'  con  una  risposta
inadeguata alla terapia sistemica convenzionale per l'HS. 
Malattia di Crohn 
  «Humira» e' indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva
di grado da moderato a  severo  in  pazienti  adulti  che  non  hanno
risposto ad un ciclo terapeutico  completo  ed  adeguato  a  base  di
corticosteroidi  e/o  di  un  immunosoppressore,   o   nei   pazienti
intolleranti  a  tali  terapie  o  che  presentino  controindicazioni
mediche ad esse. 
Malattia di Crohn in pazienti pediatrici 
  «Humira» e' indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva
di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai  sei  anni
di eta')  che  hanno  avuto  una  risposta  inadeguata  alla  terapia
convenzionale, inclusa la  terapia  nutrizionale  primaria  e  a  una
terapia a base di un corticosteroide e/o ad  un  immunomodulatore,  o
che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie. 
Colite ulcerosa 
  «Humira» e' indicato nel trattamento della colite  ulcerosa  attiva
di  grado  da  moderato  a  severo  in  pazienti  adulti  che   hanno
manifestato  una  risposta  inadeguata  alla  terapia   convenzionale
inclusi  i   corticosteroidi   e   la   6-mercaptopurina   (6-MP)   o
l'azatioprina  (AZA)   o   che   sono   intolleranti   o   presentano
controindicazioni a tali terapie. 
Colite ulcerosa pediatrica 
  «Humira» e' indicato  per  il  trattamento  della  colite  ulcerosa
attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei
anni di eta') che hanno avuto una risposta  inadeguata  alla  terapia
convenzionale, inclusi corticosteroidi e/o 6-mercaptopurina (6-MP)  o
azatioprina (AZA), o che sono intolleranti o hanno  controindicazioni
mediche per tali terapie. 
Uveite 
  «Humira» e' indicato per il trattamento  dell'uveite  non-infettiva
intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto
una  risposta  inadeguata  ai  corticosteroidi,   in   pazienti   che
necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o  nei  quali
il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato. 
Uveite pediatrica 
  «Humira» e'  indicato  per  il  trattamento  dell'uveite  anteriore
pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due  anni  di  eta'
che hanno avuto una risposta  inadeguata  o  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale  non  e'
appropriata. 
  Confezione: 40 mg/0,8 ml soluzione iniettabile per uso pediatrico -
flaconcino (vetro) 0,8 ml 2 astucci (1 flaconcino + 1 siringa + 1 ago
+ 1 adattatore sterile + 2 tamponi imbevuti di  alcool) -  A.I.C.  n.
035946019/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 1.068,56. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.763,55. 
  Confezione: 40 mg soluzione iniettabile  uso  sottocutaneo  siringa
preriempita (vetro) 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) 2 siringhe preriempite +  2
tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 035946033/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 1.068,56. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.763,55. 
  Confezione: 40 mg soluzione iniettabile  uso  sottocutaneo  siringa
preriempita (vetro) 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) 4 siringhe preriempite +  4
tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 035946045/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 2.137,12. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 3.527,10. 
  Confezione: 40 mg  soluzione  iniettabile  uso  sottocutaneo  penna
preriempita (vetro) 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) 2  penne  preriempite  +  2
tamponi imbevuti di alcool in un blister - A.I.C. n. 035946084/E  (in
base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 1.068,56. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.763,55. 
  Confezione: 40 mg  soluzione  iniettabile  uso  sottocutaneo  penna
preriempita (vetro) 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) 4  penne  preriempite  +  4
tamponi imbevuti di alcool in un blister - A.I.C. n. 035946096/E  (in
base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 2.137,12. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 3.527,10. 
  Confezione: 40 mg soluzione iniettabile  uso  sottocutaneo  siringa
preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) 2 siringhe preriempite +  2
tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 035946122/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 1.068,56. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.763,55. 
  Confezione: 40 mg soluzione iniettabile  uso  sottocutaneo  siringa
preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) 4 siringhe preriempite +  4
tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 035946134/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 2.137,12. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 3.527,10. 
  Confezione: 40 mg  soluzione  iniettabile  uso  sottocutaneo  penna
preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) 2  penne  preriempite  +  2
tamponi imbevuti di alcool in un blister - A.I.C. n. 035946161/E  (in
base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 1.068,56. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.763,55. 
  Confezione: 40 mg  soluzione  iniettabile  uso  sottocutaneo  penna
preriempita (vetro) 0,4 ml (40 mg/0,4 ml) 4  penne  preriempite  +  4
tamponi imbevuti di alcool in un blister - A.I.C. n. 035946173/E  (in
base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 2.137,12. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 3.527,10. 
  Confezione: 80 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml  (80  mg/0,8  ml)  -  1  siringa
preriempita + 1 tampone imbevuto di alcool -  A.I.C.  n.  035946197/E
(in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 1.068,56. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.763,55. 
  Confezione: 80 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
penna preriempita  (vetro)  -  0,8  ml  (80  mg/0,8  ml)  -  1  penna
preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool in un blister - A.I.C.  n.
035946209/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 1.068,56. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.763,55. 
  Confezione: 20 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
siringa pre-riempita (vetro) - 0,2 ml (20 mg/0,2  ml)  -  2  siringhe
preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 035946211/E. 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 534,28. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 881,78. 
  Confezione: 40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro) 0,4  ml  (40  mg/0,4  ml)  -  2  siringhe
preriempite con salva ago + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C.  n.
035946235/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 1.068,56. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.763,55. 
  Confezione: 80 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
siringa preriempita (vetro)  0,8  ml  (80  mg/0,8  ml)  -  1  siringa
preriempita con salva ago + 1 tampone imbevuto di alcool - A.I.C.  n.
035946250/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 1.068,56. 
  Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.763,55. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, sull'intero medicinale e
su tutte le  confezioni  rimborsate,  da  praticarsi  alle  strutture
sanitarie pubbliche, ivi  comprese  le  strutture  sanitarie  private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come  da  condizioni
negoziali. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.