IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva n. 2001/83/CE (e successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1112/2013 del 2  dicembre  2013  recante
regime di rimborsabilita' e  prezzo  del  medicinale  per  uso  umano
«Inlyta»  (axitinib),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 299 del 21 dicembre 2013; 
  Vista la determina AIFA n. 992/2014 del 19 settembre  2014  recante
riclassificazione del medicinale per uso umano  «Inlyta»  (axitinib),
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 234 dell'8 ottobre 2014; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' Pfizer Europe MA  EEIG  in  data  20  aprile  2020  per  una
rinegoziazione  del  medicinale   «Inlyta»   (axitinib) -   procedura
EMEA/H/C/002406 - di propria titolarita'; 
  Vista la disponibilita' manifestata dalla Pfizer Europe MA  EEIG  a
ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale e, conseguentemente,
la  proposta  negoziale  pervenuta  dalla  stessa  relativamente   al
medicinale «Inlyta» (axitinib); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella seduta dell'11-15 e 22 gennaio 2021; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 19-21 maggio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 38 del 17 giugno 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale INLYTA (axitinib) e' rinegoziato alle condizioni  qui
sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «Inlyta» e' indicato per  il  trattamento  del  carcinoma  renale
(RCC) avanzato nei pazienti adulti, dopo fallimento di un  precedente
trattamento con sunitinib o con una citochina. 
  Confezioni: 
    «1 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(alluminio/alluminio)» 56 compresse - A.I.C. n. 042233027/E (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (iva esclusa): euro 884,22; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.459,32; 
    «5 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(alluminio/alluminio)» 56 compresse - A.I.C. n. 042233054/E (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (iva esclusa): euro 4.421,06; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 7.296,57; 
    «3 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(alluminio/alluminio)» 56 compresse - A.I.C. n. 042233080/E (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (iva esclusa): euro 2.652,66; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 4.377,96; 
    «7 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(alluminio/alluminio)» 56 compresse - A.I.C. n. 042233116/E (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (iva esclusa): euro 6.189,48; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 10.215,20. 
  Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo  ex  factory  decorrente
dalla pubblicazione della determina nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  da   praticarsi   alle   strutture   sanitarie
pubbliche, ivi comprese le strutture  sanitarie  private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Chiusura del registro di monitoraggio e di  tutti  gli  accordi  di
condivisione del rischio (MEA) per i nuovi pazienti. La gestione  dei
pazienti gia' in trattamento con il medicinale in oggetto  sottoposto
a registro di monitoraggio garantisce la prosecuzione del trattamento
per tutta la sua durata, nelle modalita' definite  nella  scheda  del
registro. 
  Pertanto,  laddove  erano  previsti  accordi   di   rimborsabilita'
condizionata l'accordo negoziale originario dovra'  essere  applicato
fino all'esaurimento dei  trattamenti  avviati  precedentemente  alla
chiusura del MEA e/o registro. 
  Il prezzo di rimborso (comunque  editabile  in  piattaforma)  sara'
aggiornato alle condizioni stabilite dal  nuovo  accordo,  a  partire
dalla data di efficacia stabilito dal provvedimento pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  Ai pazienti gia' in trattamento  si  continuano  ad  applicare  gli
accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.