IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e  con  delibera  3
febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del  decreto  20
settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, della cui pubblicazione nel proprio  sito  istituzionale  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia Europea per i medicinali; 
  Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 2728/2011 del 14 novembre  2011  recante
regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale  MOZOBIL
(plerixafor), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale, n. 274 del 24 novembre 2011; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa'  Genzyme  Europe  B.V.  in  data  6  agosto  2019  per   una
rinegoziazione  del  medicinale  MOZOBIL  (plerixafor)  -   procedura
EMEA/H/C/001030/II/0034 - di propria titolarita'; 
  Viste la disponibilita' manifestata dalla  Genzyme  Europe  B.V.  a
ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale e, conseguentemente,
la  proposta  negoziale  pervenuta  dalla  stessa  relativamente   al
medicinale MOZOBIL (plerixafor); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella seduta del 15-17 luglio 2020; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 19-21 maggio 2021; 
  Vista la delibera n.  38  del  17  giugno  2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale MOZOBIL (plerixafor) e' rinegoziato  alle  condizioni
qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche autorizzate: 
    Pazienti adulti: 
      «Mozobil» e' indicato in combinazione con il fattore stimolante
le colonie dei granulociti (G CSF) per incrementare la mobilizzazione
delle cellule staminali ematopoietiche nel sangue periferico  per  la
raccolta e il conseguente trapianto autologo in pazienti  adulti  con
linfoma o mieloma multiplo con una scarsa mobilizzazione cellulare. 
  Nuove indicazioni terapeutiche: 
    Pazienti pediatrici (eta' compresa tra uno  e  meno  di  diciotto
anni) 
      «Mozobil»  e'  indicato  in  combinazione  con  il  G-CSF   per
incrementare la mobilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche
nel sangue periferico per la  raccolta  e  il  conseguente  trapianto
autologo in bambini con linfoma o tumori maligni solidi: 
        preventivamente, quando ci si attende che nel giorno previsto
per la raccolta, dopo un'adeguata mobilizzazione  mediante  il  G-CSF
(con o senza chemioterapia), il  conteggio  delle  cellule  staminali
circolanti sia insufficiente in riferimento alla resa  desiderata  di
cellule staminali ematopoietiche, o 
        nel  caso  in  cui  in  precedenza  non  si  sia  riusciti  a
raccogliere sufficienti cellule staminali ematopoietiche. 
  Confezione: 
    «20 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino
in vetro - 24 mg/1,2 ml - 1 flaconcino - A.I.C.  n.  039587011/E  (in
base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) euro 6.215,00 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 10.257,24; 
  Sconto obbligatorio in  favore  del  Servizio  sanitario  nazionale
aggiuntivo sull'intero medicinale e su tutte le confezioni rimborsate
sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle  strutture  sanitarie
pubbliche, ivi comprese le strutture  sanitarie  private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Chiusura del registro  di  monitoraggio  attivo  per  l'indicazione
rimborsata per i pazienti  adulti  ed  eliminazione  del  payment  by
result per i nuovi pazienti arruolati. 
  E' rimborsata anche la nuova indicazione: «Mozobil e'  indicato  in
combinazione con il G-CSF per incrementare  la  mobilizzazione  delle
cellule  staminali  ematopoietiche  nel  sangue  periferico  per   la
raccolta e il conseguente trapianto autologo in bambini con linfoma o
tumori maligni solidi: 
    preventivamente, quando ci si attende che nel giorno previsto per
la raccolta, dopo un'adeguata mobilizzazione mediante il G-CSF (con o
senza chemioterapia), il conteggio delle cellule staminali circolanti
sia insufficiente in riferimento  alla  resa  desiderata  di  cellule
staminali ematopoietiche, o 
    nel caso in cui in precedenza non si sia riusciti  a  raccogliere
sufficienti cellule staminali ematopoietiche». 
  Validita' del contratto: dodici mesi.