Art. 3 
 
Attivita' richieste all'istante o al titolare del CUDE ai fini  della
                   generazione del codice univoco 
 
  1. Fermo restando la competenza e  le  procedure  di  rilascio  del
CUDE, il richiedente il  predetto  contrassegno  ovvero  il  titolare
dello stesso, puo' depositare presso il competente ufficio  comunale,
anche con le modalita' di cui all'art. 65 del decreto  legislativo  7
marzo 2005,  n.  82,  la  richiesta  per  l'attribuzione  del  codice
univoco,  associato  al  contrassegno  unificato  disabili   europeo,
predisposta sulla base del modello allegato al presente  decreto  con
il  numero  1,  indicando,  secondo  un  criterio  di  priorita'   di
preferenza, il numero di targa di uno o  piu'  veicoli,  fino  ad  un
massimo di due, destinati ai servizi di cui all'art. 188  del  Codice
della strada.