Art. 3 Attivita' richieste all'istante o al titolare del CUDE ai fini della generazione del codice univoco 1. Fermo restando la competenza e le procedure di rilascio del CUDE, il richiedente il predetto contrassegno ovvero il titolare dello stesso, puo' depositare presso il competente ufficio comunale, anche con le modalita' di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la richiesta per l'attribuzione del codice univoco, associato al contrassegno unificato disabili europeo, predisposta sulla base del modello allegato al presente decreto con il numero 1, indicando, secondo un criterio di priorita' di preferenza, il numero di targa di uno o piu' veicoli, fino ad un massimo di due, destinati ai servizi di cui all'art. 188 del Codice della strada.