Art. 4 Attivita' dell'Ufficio comunale competente in materia di CUDE ai fini della generazione del codice univoco e successivo aggiornamento dei dati. 1. L'operatore dell'ufficio comunale competente al rilascio del CUDE, ai sensi dell'art. 2, tramite apposita funzione resa disponibile del CED, inserisce nella piattaforma informatica esclusivamente: a) il numero del CUDE attribuito dal medesimo ufficio comunale; b) la data di rilascio e la data di scadenza del CUDE; c) il numero di targa ovvero i numeri di targa associati al CUDE, secondo l'ordine indicato. 2. All'identificazione dell'operatore dell'ufficio comunale che procede alle operazioni di cui al comma 1 provvede automaticamente la funzione resa disponibile dal CED. 3. Gli uffici comunali competenti al rilascio del CUDE con apposita funzione messa a disposizione dal CED comunicano tempestivamente i dati che determinano il rinnovo, la modifica, la revoca, la sospensione o la perdita di efficacia del CUDE per il quale e' stato rilasciato un codice univoco. 4. Nel caso di decesso del titolare il CUDE l'aggiornamento della piattaforma e' garantito anche per il tramite dell' interoperabilita' esistente tra il CED e 1'ANPR.