Art. 4 
 
Attivita' dell'Ufficio comunale competente in materia di CUDE ai fini
  della generazione del codice univoco e successivo aggiornamento dei
  dati. 
 
  1. L'operatore dell'ufficio comunale  competente  al  rilascio  del
CUDE,  ai  sensi  dell'art.  2,  tramite   apposita   funzione   resa
disponibile  del  CED,  inserisce   nella   piattaforma   informatica
esclusivamente: 
    a) il numero del CUDE attribuito dal medesimo ufficio comunale; 
    b) la data di rilascio e la data di scadenza del CUDE; 
    c) il numero di targa ovvero i numeri di targa associati al CUDE,
secondo l'ordine indicato. 
  2. All'identificazione  dell'operatore  dell'ufficio  comunale  che
procede alle operazioni di cui al comma 1 provvede automaticamente la
funzione resa disponibile dal CED. 
  3. Gli uffici comunali competenti al rilascio del CUDE con apposita
funzione messa a disposizione dal CED  comunicano  tempestivamente  i
dati  che  determinano  il  rinnovo,  la  modifica,  la  revoca,   la
sospensione o la perdita di efficacia del CUDE per il quale e'  stato
rilasciato un codice univoco. 
  4. Nel caso di decesso del titolare il CUDE  l'aggiornamento  della
piattaforma e' garantito anche per il tramite dell' interoperabilita'
esistente tra il CED e 1'ANPR.