Art. 5 Acquisizione del CUDE nell'Archivio nazionale dei veicoli e generazione del codice univoco 1. All'esito delle operazioni di cui all'art. 4, il CED acquisisce le informazioni inserite nel sistema informatico e contestualmente provvede a: a) generare un codice univoco abbinato al numero di CUDE acquisito; b) abbinare il codice univoco di cui alla lettera a) ad uno o piu' numeri di targa indicati ai sensi dell'art. 3; c) rendere immediatamente operativo l'abbinamento tra il codice univoco ed il primo dei numeri di targa indicati; d) comunicare, anche attraverso l'utilizzo dell'APPIO, al titolare del CUDE o a un suo delegato il codice univoco di cui alla lettera a); e) aggiornare i dati nell'Archivio nazionale dei veicoli a seguito delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 3; f) aggiornare, mediante l'inserimento dei numeri di targa che risultano abbinati ad un codice univoco, 'l'elenco dei veicoli destinati ai servizi di cui all'art. 188 del Codice della strada e per i quali sono escluse le contestazioni di cui all'art. 201, comma 1-bis, lettera g), del medesimo codice.