Art. 5 
 
Acquisizione  del  CUDE  nell'Archivio  nazionale   dei   veicoli   e
                   generazione del codice univoco 
 
  1. All'esito delle operazioni di cui all'art. 4, il CED  acquisisce
le informazioni inserite nel sistema  informatico  e  contestualmente
provvede a: 
    a)  generare  un  codice  univoco  abbinato  al  numero  di  CUDE
acquisito; 
    b) abbinare il codice univoco di cui alla lettera  a)  ad  uno  o
piu' numeri di targa indicati ai sensi dell'art. 3; 
    c) rendere immediatamente operativo l'abbinamento tra  il  codice
univoco ed il primo dei numeri di targa indicati; 
    d)  comunicare,  anche  attraverso  l'utilizzo   dell'APPIO,   al
titolare del CUDE o a un suo delegato il codice univoco di  cui  alla
lettera a); 
    e) aggiornare  i  dati  nell'Archivio  nazionale  dei  veicoli  a
seguito delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 3; 
    f) aggiornare, mediante l'inserimento dei  numeri  di  targa  che
risultano abbinati  ad  un  codice  univoco,  'l'elenco  dei  veicoli
destinati ai servizi di cui all'art. 188 del Codice  della  strada  e
per i quali sono escluse le contestazioni di cui all'art. 201,  comma
1-bis, lettera g), del medesimo codice.