Art. 2 
 
                Modalita' di trasmissione telematica 
 
  1. Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria  dei
dati di cui all'art. 1 del presente decreto e relativa  consultazione
da parte del cittadino  e  conservazione  si  applicano  le  medesime
modalita' previste dai decreti del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 31 luglio 2015, del 27 aprile 2018 e del 19 ottobre  2020
e del 29 gennaio 2021. La trasmissione dei dati relativi  alle  spese
di cui all'art. 1 del presente decreto sostenute nell'anno di imposta
2021 e' effettuata entro il 31 gennaio 2022. 
  2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del
presente decreto ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei
redditi precompilata sono stabilite con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  sentita  l'Autorita'  garante  per  la
protezione dei dati personali. 
  3. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro  trenta  giorni  dalla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  la  Federazione
nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di  radiologia  medica  e
delle professioni sanitarie tecniche, della  riabilitazione  e  della
prevenzione  rende  disponibili  al  Sistema  tessera  sanitaria  gli
elenchi dei soggetti di cui all'art. 1,  lettere  da  a)  a  r),  del
presente decreto.