Art. 2 Modalita' di trasmissione telematica 1. Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto e relativa consultazione da parte del cittadino e conservazione si applicano le medesime modalita' previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, del 27 aprile 2018 e del 19 ottobre 2020 e del 29 gennaio 2021. La trasmissione dei dati relativi alle spese di cui all'art. 1 del presente decreto sostenute nell'anno di imposta 2021 e' effettuata entro il 31 gennaio 2022. 2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 3. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere da a) a r), del presente decreto.