Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 luglio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Avvertenza: 
    A norma dell'articolo 2, comma  4,  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento  della
fase  del  controllo   preventivo   della   Corte   dei   conti,   e'
provvisoriamente efficace, esecutorio ed  esecutivo,  a  norma  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241