IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto l'art. 274 del testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a  norma  del
quale «la misura degli importi del diritto di copia e del diritto  di
certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla  variazione,
accertata dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente,
con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visti gli artt. 267, 268 e 269 del medesimo decreto del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002, che disciplinano, rispettivamente,  gli
importi del diritto di copia senza certificazione di conformita', del
diritto di copia autentica e del diritto di copia su supporto diverso
da quello cartaceo, nonche' l'art.  273  dello  stesso  decreto,  che
disciplina il diritto di certificato; 
  Visti gli importi previsti per il diritto di  copia  dalle  tabelle
contenute negli allegati n. 6, 7 e 8 al citato testo  unico,  nonche'
l'importo previsto per il diritto di certificato dalle lettere  a)  e
b) dell'art. 273 del medesimo decreto; 
  Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi  4  e  5,  del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; 
  Ritenuto che l'adeguamento della misura degli importi  del  diritto
di copia e del diritto di certificato vada effettuato  tenendo  conto
degli   importi   attualmente   vigenti,   adeguati    con    decreto
interdirigenziale sottoscritto in data 20  giugno  2018  -  4  luglio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale n. 172 del 26 luglio 2018, sulla base della variazione
dell'indice  ISTAT  dell'andamento  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati registrata  nel  triennio  1°  luglio
2014 - 30 giugno 2017; 
  Ritenuto di dover adeguare la misura degli importi previsti per  il
diritto di copia e per il diritto di  certificato  sulla  base  della
variazione del citato indice ISTAT registrata nel triennio 1°  luglio
2017 - 30 giugno 2020; 
  Rilevato che, nel triennio  considerato,  l'Istituto  nazionale  di
statistica ha rilevato una  variazione  in  aumento  dell'indice  dei
prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati  pari
all'1,4%, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Diritto di certificato 
 
  1. L'importo del diritto di certificato prevista dalle lettere a) e
b) dell'art. 273 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato
ad euro 3,92.