Art. 2 
 
  1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli
utilizzatori, i caschi protettivi, da indossarsi nell'esercizio della
pratica dello sci alpino  e  dello  snowboard,  del  telemark,  della
slitta e dello slittino dai soggetti minori di  diciotto  anni,  sono
realizzati  conformemente  alle  prescrizioni  tecniche  delle  norme
armonizzate di riferimento, di cui all'art. 1 del presente decreto.