Art. 2 1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli utilizzatori, i caschi protettivi, da indossarsi nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino dai soggetti minori di diciotto anni, sono realizzati conformemente alle prescrizioni tecniche delle norme armonizzate di riferimento, di cui all'art. 1 del presente decreto.