Art. 4 1. Chiunque importa, produce o immette in commercio caschi protettivi non conformi alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:2008 e suoi successivi aggiornamenti, e' soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 5, dell'art. 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.