Art. 4 
 
  1.  Chiunque  importa,  produce  o  immette  in  commercio   caschi
protettivi non conformi alle prescrizioni  tecniche  contenute  nelle
norme UNI EN 1077:2008 e suoi successivi aggiornamenti,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa prevista dal comma 5, dell'art.  17  del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.