Art. 5 1. Fatti salvi i controlli previsti dal regolamento (UE) 2016/425, le attivita' di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto sono esercitate dalle Autorita' competenti di cui all'art. 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. 2. Il Ministro della salute riconosce l'opportunita' di promuovere, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, programmi di ricerca e studio finalizzati al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei caschi per la protezione dell'estremita' cefalica dei soggetti di eta' inferiore a diciotto anni, al fine di contribuire all'adeguamento della normativa internazionale, di cui all'art. 1 del presente articolo, al progresso tecnico in materia di sicurezza dei caschi.