Art. 5 
 
  1. Fatti salvi i controlli previsti dal regolamento (UE)  2016/425,
le attivita' di controllo sul rispetto delle prescrizioni di  cui  al
presente decreto sono esercitate dalle Autorita'  competenti  di  cui
all'art. 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. 
  2. Il Ministro della salute riconosce l'opportunita' di promuovere,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  programmi  di   ricerca   e   studio   finalizzati   al
miglioramento  delle  caratteristiche  tecniche  dei  caschi  per  la
protezione dell'estremita' cefalica dei soggetti di eta' inferiore  a
diciotto anni, al fine di contribuire all'adeguamento della normativa
internazionale, di cui all'art. 1 del presente articolo, al progresso
tecnico in materia di sicurezza dei caschi.