IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visti i commi 701, 702, 703  e  704  dell'art.  1  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2021-2023», ai sensi dei quali, per  l'accelerazione  e  l'attuazione
degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, ivi inclusi
quelli  finanziabili  tra  le  linee  di  azione  sulla  tutela   del
territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,
e'  istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   per   il   successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021,  allo
scopo di consentire alle regioni, alle province autonome, ai soggetti
attuatori indicati nelle ordinanze del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile ed al Dipartimento della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri di fare ricorso a contratti  di
lavoro  a  tempo  determinato,  comprese  altre   forme   di   lavoro
flessibile,  con  durata  non  superiore  al  31  dicembre  2021,  di
personale di comprovata esperienza e professionalita'  connessa  alla
natura  degli  interventi,  con  possibilita'   di   attingere,   per
l'individuazione del personale, alle  graduatorie  vigenti  anche  di
altre  amministrazioni,  formate  anche  per   assunzioni   a   tempo
indeterminato; 
  Considerato che, ai sensi del comma 702 del  citato  art.  1  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, i  soggetti  indicati  al  comma  701
inviano i  propri  fabbisogni  di  personale  al  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per  il
successivo riparto delle risorse finanziarie disponibili, al quale si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il fabbisogno di personale del Dipartimento della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  ed  i  fabbisogni
rappresentati al medesimo Dipartimento dalle regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano, per  il  tramite  della  Commissione
speciale protezione civile, ai sensi del suddetto art. 1, comma 702; 
  Ritenuto di dover dare attuazione al  citato  art.  1,  comma  702,
provvedendo a ripartire, fra il Dipartimento della protezione civile,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le  risorse
finanziarie disponibili di cui al comma 704 secondo  i  rappresentati
fabbisogni di personale; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 17 giugno 2021; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma  701  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le risorse finanziarie, di cui  al  comma  704
del medesimo  art.  1,  per  l'importo  di  euro  7.358.346,00,  sono
assegnate al Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, alle regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, secondo i fabbisogni di personale  rappresentati
da ciascun soggetto, nel limite indicato  nell'allegato  al  presente
decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. Le risorse di cui al comma 1,  salvo  quelle  di  spettanza  del
Dipartimento della protezione civile, sono trasferite alle regioni ed
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di  apposita
richiesta avanzata, da ciascuna  amministrazione,  sulla  base  degli
effettivi contratti  di  lavoro  conclusi  ai  sensi  del  comma  701
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  Le  regioni  e  le
province autonome provvedono a  rendicontare  al  Dipartimento  della
protezione civile secondo modalita' dal medesimo indicate. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 luglio 2021 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Draghi          
 Il Ministro dell'economia 
       e delle finanze 
           Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 1954